Sentenza n. 876/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, che aveva confermato la sentenza del TAR Lombardia sull'ordinanza sindacale relativa a rifiuti, presidio dell'area, disinfestazione, amianto e sicurezza degli edifici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela fallimentare ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, deducendo errori di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 106 c.p.a. Il primo motivo riguardava l'erronea ricostruzione, nella parte introduttiva della sentenza d'appello, delle statuizioni del TAR: secondo la ricorrente, il giudice di primo grado aveva annullato l'ordinanza quanto alla rimozione dei rifiuti e alla manutenzione dei manufatti contenenti amianto, mentre la sentenza d'appello avrebbe indicato erroneamente altri adempimenti. Da tale errore sarebbe derivato il mancato esame del secondo e del terzo motivo d'appello. Il secondo motivo riguardava l'asserita erronea percezione degli atti processuali e delle sentenze civili relative alla titolarità e alla disponibilità materiale dell'area nel 2019. La curatela sosteneva che la sentenza del Tribunale di Roma n. 14287/2012 non avesse determinato la riacquisizione del fondo al patrimonio fallimentare, che la titolarità fosse stata riconosciuta solo con la sentenza n. 14697/2021, confermata dalla Corte d'appello nel 2024, e che il rilascio materiale fosse avvenuto soltanto il 26 marzo 2025. In fase rescissoria sono stati riproposti i motivi d'appello relativi alla titolarità dell'immobile, alla legittimazione passiva della curatela, all'imposizione degli obblighi di presidio, disinfestazione e messa in sicurezza senza individuazione del responsabile effettivo, nonché alla congruità del termine di quindici giorni assegnato dal Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha escluso la configurabilità di un errore revocatorio: l'erronea indicazione, nella parte introduttiva della sentenza d'appello, delle statuizioni del TAR non aveva inciso sulla decisione, poiché la questione prospettata dalla curatela era stata correttamente ricostruita nella motivazione in diritto e il secondo e il terzo motivo d'appello erano stati esaminati ai paragrafi 9 e seguenti. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato i requisiti dell'errore di fatto revocatorio: esso deve consistere in una pura errata o omessa percezione materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non espressamente valutato, ed essere decisivo. Non può invece riguardare l'interpretazione giuridica o la valutazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la titolarità dell'area al momento dell'ordinanza del 2019 costituiva la questione principale e controversa tra le parti; la sentenza d'appello aveva assunto una posizione giuridica sul punto, aderendo alla tesi del Comune. Le censure della curatela miravano quindi a contestare l'interpretazione giuridica della fattispecie e configuravano, al più, un errore di diritto, non deducibile con la revocazione. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è regolata, per quanto rileva, mediante rinvio ai casi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva relativa al contenuto materiale degli atti, su un punto non controverso e decisivo; non comprende gli errori di interpretazione giuridica o di valutazione delle prove.
art. 1415 c.c.
È richiamato in relazione al giudizio civile sulla simulazione e alla verifica della buona fede dell'acquirente, quale elemento della controversia sulla titolarità dell'area.
art. 64 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
È richiamato in relazione alla sentenza civile che aveva dichiarato inefficace l'alienazione controversa nel giudizio fallimentare.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio consiste esclusivamente in una errata o omessa percezione materiale dell'esistenza o del contenuto letterale di un atto processuale, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un presupposto fattuale falso; non coincide con l'erronea interpretazione degli atti, delle domande o delle norme giuridiche.
- L'omessa pronuncia può integrare errore di fatto revocatorio soltanto quando risulti che il motivo o l'eccezione non siano stati esaminati per una svista percettiva circa la loro stessa esistenza; non ricorre invece quando la questione sia stata esaminata, anche se la motivazione è ritenuta errata o insufficiente.
- L'errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso tra le parti, non espressamente motivato nella sentenza e decisivo per la decisione. Una questione sulla titolarità giuridica di un bene, dibattuta dalle parti e risolta dal giudice mediante un'opzione interpretativa, non può essere dedotta come errore di fatto revocatorio.
- La revocazione non è un mezzo per riesaminare l'interpretazione giuridica della fattispecie, la valutazione delle risultanze processuali o la ricostruzione dei rapporti sostanziali controversi; tali censure configurano, al più, errori di diritto estranei all'ambito dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
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