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Sentenza

Sentenza n. 5274/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 23.2.2026.

Giustizia amministrativa202602867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto asseritamente maturato sull'istanza di accesso agli atti relativa allo stato della procedura di protezione internazionale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di protezione internazionale, proponeva un'istanza di accesso agli atti alla Commissione territoriale competente per ottenere informazioni sullo stato della procedura e impugnava il presunto silenzio-rigetto dell'Amministrazione, deducendo la propria legittimazione all'accesso. Il Ministero dell'Interno eccepiva che l'istanza era già stata riscontrata prima della proposizione del ricorso: la Commissione aveva comunicato via PEC che, aggiornato l'indirizzo nel sistema, non era stata ancora fissata la data dell'audizione personale, e aveva successivamente reiterato e precisato la risposta in seguito a un sollecito. Tali circostanze erano documentate dall'Amministrazione e non contestate dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il silenzio-rigetto costituiva il presupposto ontologico dell'azione e che, nel caso concreto, non era mai esistito al momento della proposizione del giudizio. L'Amministrazione aveva infatti fornito riscontri espressi e tempestivi all'istanza di accesso, anche prima della notificazione del ricorso, soddisfacendo l'interesse conoscitivo azionato. L'emanazione di un atto espresso di riscontro esclude in radice la configurabilità del silenzio impugnato e, conseguentemente, la legittimazione e l'interesse ad agire contro di esso. È stata inoltre respinta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio in ragione dell'inammissibilità della domanda; le spese di lite sono state compensate per le peculiari connotazioni della controversia.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-rigetto in materia di accesso presuppone l'effettiva esistenza di un comportamento silente dell'Amministrazione; se, prima della proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha già fornito un riscontro espresso all'istanza, il silenzio-rigetto non sussiste e il ricorso è inammissibile per carenza originaria del presupposto dell'azione.
  • Il riscontro espresso dell'Amministrazione all'istanza di accesso, anche mediante comunicazione delle informazioni richieste sullo stato del procedimento, esclude in radice la configurabilità del silenzio impugnabile, anche quando il ricorrente non ne abbia tenuto conto nel proporre il ricorso.
  • Il previo soddisfacimento dell'interesse conoscitivo del richiedente, intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio, comporta l'inammissibilità dell'azione proposta contro il silenzio e priva il ricorrente del necessario interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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