Sentenza n. 4121/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n 2681 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2681 del 21 luglio 2025. Tale sentenza aveva accertato il diritto della dipendente all’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse maturate e non godute negli anni scolastici dal 2016 al 2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 5.883,43, oltre agli interessi decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente, secondo cui, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero aveva integralmente eseguito la sentenza del giudice del lavoro, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse all’esecuzione coattiva del giudicato. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il ricorso è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha eseguito il giudicato dopo la proposizione della domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione dell’azione esecutiva.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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