Sentenza n. 12727/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: - del provvedimento prot. n. 20679 del 15 novembre 2017 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha respinto la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ad applicare, in relazione alla tratta Civitavecchia – Tarquinia dell’Autostrada A12, oggetto di concessione, il pedaggiamento “in misura intera” anziché nella “misura ridotta”, autorizzato in via provvisoria con precedente nota dello stesso MIT prot. 4501 del 18 marzo 2016; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la nota del MIT prot. 6385 del 7 aprile 2017; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 19 novembre 2018: - del provvedimento del 9 ottobre 2018, con cui il Ministero resistente ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente il 3 agosto 2018 per ottenere la modifica della forma di pedaggiamento attualmente autorizzata sulla tratta Civitavecchia – Tarquinia dell’Autostrada A12;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi ministeriali alla richiesta di applicare il pedaggiamento in misura intera sulla tratta Civitavecchia-Tarquinia dell’Autostrada A12, anziché il pedaggiamento ridotto
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)
Prevale il privato
La controversia
La concessionaria ha impugnato il diniego del Ministero alla richiesta di applicare, sulla tratta Civitavecchia-Tarquinia, lunga 15 km, il pedaggio commisurato all’intera percorrenza, anziché quello ridotto calcolato su una percorrenza convenzionale di 5,4 km. La ricorrente ha dedotto la violazione della Convenzione di concessione, dei protocolli d’intesa e delle delibere CIPE, sostenendo che il pedaggiamento ridotto fosse provvisorio e collegato alla rapida approvazione dell’atto aggiuntivo e del nuovo PEF, mai intervenuta. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e buona fede, lamentando l’alterazione dell’equilibrio economico del rapporto concessorio a fronte di investimenti autofinanziati superiori a 170 milioni di euro. È stata denunciata anche la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto agli accordi che prevedevano barriere di esazione dimensionate per l’intera tratta, nonché l’illegittimità del richiamo all’inserimento del Corridoio Tirrenico nella project review, ritenuto estraneo alle opere già ultimate e in esercizio. Il TAR ha preliminarmente escluso l’improcedibilità, rilevando che la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 147/2025 aveva eliminato la decadenza automatica delle pregresse istanze tariffarie e che permaneva l’interesse della concessionaria, anche in ragione delle successive istanze di aggiornamento del PEF ancora pendenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, disponendo che il Ministero si ridetermini sull’istanza tariffaria considerando la percorrenza effettiva di 15 km della tratta. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003 e l’art. 18 della Convenzione individuino in modo tassativo i presupposti che consentono di approvare o rigettare una variazione tariffaria: errori nei valori o nei conteggi della formula revisionale e gravi inadempienze convenzionali formalmente contestate. La mancata approvazione dell’atto aggiuntivo e del nuovo PEF non costituisce una ragione legittima per sospendere o arrestare il procedimento tariffario, poiché l’aggiornamento annuale delle tariffe è autonomo rispetto all’aggiornamento pluriennale del PEF. Nel caso concreto, la richiesta riguardava un’infrastruttura già ultimata, collaudata e in esercizio, sicché i relativi dati economici e strutturali erano oggettivamente verificabili senza attendere il nuovo PEF. Il richiamo alla project review è stato ritenuto inidoneo a limitare i diritti economici maturati per la tratta già realizzata; analogamente, le sopravvenienze eurounitarie e normative del 2019 non hanno escluso la continuità del rapporto concessorio per le tratte già in esercizio. Il TAR ha ravvisato anche uno sviamento, poiché il Ministero non aveva contestato né i conteggi della concessionaria né l’effettiva ultimazione della tratta e aveva già assentito, mediante le barriere di esazione, una configurazione tecnica riferita all’intera estensione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21, comma 5, d.l. n. 355/2003
Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare [...] Con decreto motivato [...] sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate al concessionario entro il 30 giugno precedente.
La disposizione individua tassativamente i presupposti del rigetto o della sospensione dell’aggiornamento tariffario e non consente al concedente di introdurre ulteriori cause ostative, quale la mancata approvazione del nuovo PEF.
art. 18 della Convenzione di concessione
Riproduce sostanzialmente i limiti dell’art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003 e vincola il Ministero nella valutazione delle proposte tariffarie.
art. 37 d.l. n. 201/2011
L’attribuzione all’Autorità di Regolazione dei Trasporti della competenza sui criteri tariffari non ha introdotto in capo al Ministero un potere atipico di sospendere indefinitamente gli aggiornamenti tariffari.
art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019
La previsione della decadenza automatica delle pregresse istanze tariffarie è stata travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal giudice.
art. 35, comma 1-ter, d.l. n. 162/2019, convertito dalla l. n. 8/2020
La disposizione mantiene il rapporto concessorio con riferimento alle tratte autostradali già in esercizio, distinguendole dai lotti ancora da realizzare e sottoposti a revisione.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento impedisce proroghe e arresti procedimentali indefiniti che alterino unilateralmente l’equilibrio del rapporto concessorio.
art. 41 Cost.
La tutela dell’iniziativa economica privata contrasta con meccanismi normativi o amministrativi che comprimano senza giustificazione il recupero degli investimenti del concessionario.
Massime di principio
- Nel procedimento di aggiornamento delle tariffe autostradali, il concedente può rigettare la proposta soltanto per errori relativi ai valori o ai conteggi della formula revisionale oppure per gravi inadempienze convenzionali formalmente contestate nei termini previsti; non può fondare il diniego su ragioni ulteriori e atipiche.
- L’aggiornamento annuale delle tariffe è autonomo rispetto all’aggiornamento pluriennale del piano economico-finanziario e non può essere sospeso indefinitamente in attesa dell’approvazione del nuovo PEF o di un atto aggiuntivo.
- Quando la richiesta tariffaria riguarda opere già integralmente realizzate, collaudate e poste in esercizio, l’amministrazione deve valutare i dati storici e oggettivamente verificabili relativi all’infrastruttura, senza subordinare l’istruttoria alla definizione di investimenti futuri o del nuovo PEF.
- Le procedure di project review relative al completamento o alla revisione di lotti non ancora realizzati non possono limitare o sospendere i diritti economici maturati dal concessionario in relazione a tratte già ultimate e in esercizio.
- L’attribuzione all’autorità di regolazione della competenza a definire i criteri tariffari non attribuisce al ministero concedente un potere atipico di sospensione sine die dell’aggiornamento delle tariffe.
- La permanenza dell’interesse al ricorso può sussistere quando l’annullamento degli atti impugnati è idoneo a produrre un effetto conformativo nell’ambito di un procedimento tariffario ancora pendente.
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