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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39586/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà del 2/05/2024 che aveva respinto l'appello contro il rigetto dell'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per ritenuta inadeguatezza di misure diverse dal carcere, censurando la valutazione dei precedenti penali (uno dei precedenti era per tentato furto con pena lieve; l'altro era una rapina per la quale sarebbe stata già scontata la pena) e ha denunciato contraddittorietà e travisamento della prova rispetto alla gravità indiziaria, richiamando le altalenanti dichiarazioni della persona offesa, la mancata ricognizione fotografica e elementi documentali (annotazioni di servizio, querela e integrazioni) che, secondo la difesa, avrebbero creato un quadro probatorio contrastante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, rilevando che il giudice del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi, in particolare valorizzando le dichiarazioni della persona offesa riscontrate dai fotogrammi dei servizi di videosorveglianza. Ha inoltre confermato la necessità della custodia cautelare, considerata proporzionata e adeguata anche alla luce del fatto che il reato era stato commesso durante una precedente misura che vietava la dimora a Roma, segno di stabile dedizione ad atti predatori. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, dispone infine gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)

    Richiamata dalla difesa come massa di violazione, la norma è stata valutata dalla Corte nel senso che la Cassazione, nel giudizio sulle misure cautelari, verifica solo se il giudice di merito ha adeguatamente esposto le ragioni della valutazione dei gravi indizi, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che disciplinano l'apprezzamento probatorio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il riassunto e la deduzione dei motivi in cassazione; qui utilizzata per descrivere la formulazione dei motivi in modo sintetico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per i ricorrenti quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte l'ha applicata determinando la somma equitativa di euro 3.000,00.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; utilizzato quale formula finale per gli obblighi amministrativi di registrazione e notificazione della pronuncia.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 (Rv. 215828-01)

    Principio richiamato sul ruolo della Cassazione nel controllo delle misure cautelari: il giudizio di legittimità verifica la congruenza e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non procedendo a una valutazione di merito ex novo dei fatti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi contro provvedimenti cautelari, non rientra nel merito del giudizio probatorio ma controlla se il giudice di merito abbia fornito motivazioni congruenti e logiche sul punto della gravità indiziaria.
  • La presenza di elementi di riscontro oggettivi (es. fotogrammi di videosorveglianza) che corroborano la dichiarazione della persona offesa rende più solida la valutazione della gravità indiziaria anche in presenza di dichiarazioni parzialmente contraddittorie.
  • Il compimento di un reato grave mentre la persona è già sottoposta ad altra misura cautelare (es. divieto di dimora) è un elemento rilevante per ritenere necessaria la custodia cautelare in carcere, poiché indica rischio di reiterazione e pericolosità.
  • La semplice contestazione di incoerenze o di qualificazioni alternative di singoli episodi difficilmente basta a superare una motivazione ben articolata del giudice del riesame; è necessario dimostrare un vizio logico o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende; quindi valutare attentamente le prospettive prima di proporre ricorso.

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