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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33099/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, addebitata in fattura al consumatore finale da parte dei fornitori per il periodo agosto 2010-gennaio 2012. La società contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado e poi in appello, sul presupposto che l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995 consentisse il rimborso a chiunque avesse indebitamente pagato il tributo, quindi anche al consumatore finale, e che l'addizionale fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE perché priva di finalità specifiche. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che solo il soggetto passivo d'imposta, cioè il fornitore, è legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione, mentre il consumatore finale può agire solo contro il fornitore con azione di ripetizione dell'indebito, salvo prova dell'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione; 2) violazione dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 e della disciplina unionale, contestando l'assenza di un contrasto con la direttiva 2008/118/CE e sostenendo che l'addizionale avesse finalità specifiche; 3) violazione dell'art. 288 TFUE e dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, negando carattere self-executing alla direttiva e l'illegittima disapplicazione della norma interna. La società resistente ha replicato chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rimessione alle Sezioni Unite e sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 TUA per asserita violazione dell'art. 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, reputando infondata la pretesa del consumatore finale di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'addizionale. Ha ribadito il principio per cui, in materia di accise e addizionali sull'energia elettrica, il soggetto legittimato al rimborso verso l'Erario è solo il fornitore, mentre il consumatore finale deve normalmente agire contro il fornitore con l'ordinaria ripetizione dell'indebito. Solo in via eccezionale, se prova l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione in ragione della situazione del fornitore, può rivolgersi direttamente all'Amministrazione. Sono stati quindi assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Spese integralmente compensate per la complessità e l'evoluzione giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    "l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"

    La formula, pur ampia, non attribuisce la legittimazione a chiunque abbia sopportato economicamente il tributo; va letta coordinandola con la separazione tra rapporto d'imposta e rapporto di rivalsa, sicché il rimborso verso l'Erario spetta al solo soggetto passivo/facente obbligo, cioè il fornitore.

  • art. 6 d.l. n. 511/1988

    Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute dal fornitore al momento della fornitura; la loro eventuale ripetizione segue il medesimo regime delle accise.

  • art. 29, comma 2, l. n. 428/1990

    È richiamato come base del principio per cui il fornitore è il soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso.

  • art. 288 TFUE

    Viene invocato per negare che la direttiva possa imporre direttamente una disciplina tra privati; la Corte richiama l'assenza di efficacia orizzontale delle direttive.

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    La Corte, seguendo l'orientamento consolidato, non la considera idonea a fondare una pretesa diretta del consumatore contro il fornitore; l'eventuale contrasto della norma interna non consente la disapplicazione nei rapporti orizzontali.

  • art. 24 Cost.

    La questione di costituzionalità è reputata manifestamente infondata, poiché il consumatore conserva strumenti di tutela: azione contro il fornitore, rimborso eccezionale verso l'Erario se ne prova l'impossibilità o eccessiva difficoltà, e eventuale azione risarcitoria verso lo Stato.

  • art. 384 c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In materia di accise e di addizionali sull'energia elettrica, il rimborso indebito verso l'Amministrazione finanziaria spetta al soggetto passivo d'imposta, cioè al fornitore, non al consumatore finale che abbia sopportato economicamente il tributo.
  • Il consumatore finale, al quale il tributo sia stato addebitato in fattura, deve di regola agire contro il fornitore con l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito; il ricorso diretto contro l'Erario è ammesso solo in via eccezionale e richiede la prova dell'impossibilità o dell'eccessiva difficoltà dell'azione contro il fornitore.
  • La mera circostanza che il pagamento sia indebito per contrasto della norma interna con una direttiva unionale non basta, di per sé, a trasferire sul consumatore la legittimazione diretta al rimborso contro l'Amministrazione.
  • L'impossibilità o eccessiva difficoltà rilevante ai fini della legittimazione straordinaria del consumatore va riferita alla concreta situazione del fornitore (ad esempio insolvenza o incapienza), non alla sola struttura del rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione.
  • Le direttive UE non possono essere invocate per imporre effetti orizzontali diretti tra privati in contrasto con il diritto interno; il soggetto leso conserva tuttavia tutela mediante gli strumenti ordinari interni e, se del caso, mediante azione risarcitoria verso lo Stato per mancato recepimento o recepimento inadeguato.
  • Quando la questione di diritto è già risolta da un orientamento consolidato della Corte di giustizia e della Cassazione, non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale o di rimessione alle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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