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Sentenza

Sentenza del 21/01/2021 n. 364 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Tassa automobilistica - Riscossione mediante ruolo - Opposizione - Termine per impugnare - Perentorietà - Scadenza - Effetti - Irretrattabilità del credito - Esclusione - Conversione del termine di prescrizione breve - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha ritenuto che la scadenza del termine per proporre opposizione produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito e non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. L'art. 2953 c.c. non si applica automaticamente agli atti di riscossione mediante ruolo; la conversione della prescrizione può trovare applicazione solo se esiste un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

opposizione avverso atto di riscossione mediante ruolo/azione di riscossione coattiva; questione se la scadenza del termine per proporre opposizione determini, oltre all'irretrattabilità del credito, anche la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Norme richiamate

  • c.c. art. 2953

    l'art. 2953, che disciplina la conversione di termini prescrizionali, non va interpretato in modo da consentire la trasformazione automatica di una prescrizione più breve in quella ordinaria per il solo decorso del termine per proporre opposizione contro atti di riscossione mediante ruolo; la conversione è configurabile solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo

Massime di principio

  • La mancata impugnazione dell'atto di riscossione entro il termine perentorio comporta l'irretrattabilità del credito a favore dell'ente che procede alla riscossione, ma non estingue né modifica automaticamente i termini di prescrizione previsti per il credito.
  • Per ottenere la "conversione" di una prescrizione breve in quella ordinaria decennale (ai sensi dell'art. 2953 c.c.) è necessario che sussista un titolo giudiziale divenuto definitivo; il mero decorso del termine per l'opposizione non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe, il debitore deve valutare immediatamente: (a) se impugnare l'atto entro il termine perentorio; (b) l'esistenza di eventuali titoli giudiziali che possano incidere sulla prescrizione; (c) i termini prescrizionali specifici applicabili al credito in questione.
  • Gli enti creditori mantengono il diritto di esigere il credito nei limiti della prescrizione esistente; pertanto, dalla difesa del debitore occorre verificare anche il decorso della prescrizione breve specifica e le possibili eccezioni di nullità o di illegittimità dell'atto.
  • Come prassi prudenziale: il contribuente/debitore dovrebbe proporre subito impugnazione o, se non possibile, conservare tutti i mezzi probatori e verificare l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo perché solo in presenza di tale titolo la disciplina della conversione prescrizionale potrà essere invocata efficacemente.

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