Sentenza del 21/01/2021 n. 364 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Tassa automobilistica - Riscossione mediante ruolo - Opposizione - Termine per impugnare - Perentorietà - Scadenza - Effetti - Irretrattabilità del credito - Esclusione - Conversione del termine di prescrizione breve - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che la scadenza del termine per proporre opposizione produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito e non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. L'art. 2953 c.c. non si applica automaticamente agli atti di riscossione mediante ruolo; la conversione della prescrizione può trovare applicazione solo se esiste un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
opposizione avverso atto di riscossione mediante ruolo/azione di riscossione coattiva; questione se la scadenza del termine per proporre opposizione determini, oltre all'irretrattabilità del credito, anche la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Norme richiamate
l'art. 2953, che disciplina la conversione di termini prescrizionali, non va interpretato in modo da consentire la trasformazione automatica di una prescrizione più breve in quella ordinaria per il solo decorso del termine per proporre opposizione contro atti di riscossione mediante ruolo; la conversione è configurabile solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo
Massime di principio
- La mancata impugnazione dell'atto di riscossione entro il termine perentorio comporta l'irretrattabilità del credito a favore dell'ente che procede alla riscossione, ma non estingue né modifica automaticamente i termini di prescrizione previsti per il credito.
- Per ottenere la "conversione" di una prescrizione breve in quella ordinaria decennale (ai sensi dell'art. 2953 c.c.) è necessario che sussista un titolo giudiziale divenuto definitivo; il mero decorso del termine per l'opposizione non è sufficiente.
- In situazioni analoghe, il debitore deve valutare immediatamente: (a) se impugnare l'atto entro il termine perentorio; (b) l'esistenza di eventuali titoli giudiziali che possano incidere sulla prescrizione; (c) i termini prescrizionali specifici applicabili al credito in questione.
- Gli enti creditori mantengono il diritto di esigere il credito nei limiti della prescrizione esistente; pertanto, dalla difesa del debitore occorre verificare anche il decorso della prescrizione breve specifica e le possibili eccezioni di nullità o di illegittimità dell'atto.
- Come prassi prudenziale: il contribuente/debitore dovrebbe proporre subito impugnazione o, se non possibile, conservare tutti i mezzi probatori e verificare l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo perché solo in presenza di tale titolo la disciplina della conversione prescrizionale potrà essere invocata efficacemente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 50 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Viterbo
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 73 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →