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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8860/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano e di fede sciita, aveva riferito alla Commissione territoriale che, durante un attentato contro fedeli sciiti in occasione di una festività religiosa, era stato ucciso suo fratello. Aveva denunciato l’accaduto alla polizia e, secondo il suo racconto, gli attentatori, aderenti a un gruppo terroristico, lo avevano minacciato intimandogli di ritirare la denuncia. Dopo un’aggressione subita dalla madre e una telefonata con cui gli era stato detto di non tornare a casa perché lo cercavano per ucciderlo, aveva lasciato il Pakistan. La domanda di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria era stata respinta dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 12 novembre 2018, aveva respinto il gravame. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi. Il primo denunciava omessa valutazione della denuncia relativa alla morte del fratello, illogicità delle valutazioni sulla documentazione e sulla situazione familiare, nonché mancato svolgimento di accertamenti officiosi aggiornati sul Pakistan. Il secondo censurava il diniego dello status di rifugiato, sostenendo che le minacce e le violenze attribuite a soggetti non statuali integrassero atti persecutori e che la religione costituisse il motivo della persecuzione. Il terzo lamentava il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, assumendo che le persecuzioni terroristiche potessero costituire tortura o trattamento inumano e degradante. Il quarto denunciava l’omessa comparazione tra integrazione in Italia e situazione personale in caso di rimpatrio, richiamando il rischio di essere ucciso per ragioni religiose, le difficoltà di accesso alla giustizia e la debolezza dell’apparato statale, la precarietà abitativa della famiglia, la morte del fratello e la separazione dalla famiglia per provvedere al proprio sostentamento.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse motivatamente giudicato non credibile il racconto, valorizzando l’inverosimile abbandono della madre aggredita, le contraddizioni del certificato di morte del fratello, l’incapacità del richiedente di riferire dove si trovasse la madre e l’assenza di riscontri informativi sull’attentato. La censura relativa alla denuncia del decesso non era specifica, perché il documento non era stato trascritto nel ricorso; inoltre, l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato. Le contestazioni sulla valutazione delle dichiarazioni e dei documenti miravano a ottenere una diversa lettura del merito, non consentita in cassazione; quanto agli accertamenti sul contesto del Pakistan, la sentenza d’appello aveva trattato diffusamente gli attentati terroristici e il ricorrente non aveva indicato la fonte informativa asseritamente trascurata. La non credibilità del racconto ha reso prive di rilievo le censure sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria: per lo status occorreva una persecuzione personalizzata per uno dei motivi protetti e, per le ipotesi di protezione sussidiaria considerate, il rischio di morte o di trattamenti inumani e degradanti doveva avere un grado di individualizzazione che non risultava provato. Anche il quarto motivo è stato respinto: la non credibilità impediva di fondare la protezione umanitaria sui fatti narrati; il giudizio di merito non aveva riscontrato concreti profili di vulnerabilità, e la circostanza della mancanza di una fissa dimora non risultava allegata nel giudizio di merito, in particolare in appello, sicché non poteva essere introdotta d’ufficio. Nessuna spesa è stata liquidata, non essendo stato notificato controricorso né avendo l’Avvocatura dello Stato partecipato all’udienza. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti, nonchè violazione o falsa applicazione di norme di diritto e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità.

    La censura di motivazione è stata esaminata insieme alla doglianza sulla mancata valutazione documentale; la Corte ha escluso che il ricorso dimostrasse un’omissione rilevante, poiché il fatto storico era stato considerato e la critica tendeva in parte a ottenere una diversa valutazione delle prove.

  • D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5

    Questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma.

    Le lacune probatorie possono essere superate attraverso la valutazione giudiziale dei criteri legali indicati dalla disposizione. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice di merito aveva motivatamente escluso che il racconto possedesse i requisiti di credibilità richiesti.

  • D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c)

    Nel caso in esame, il giudice del merito ha però motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente possedessero i caratteri di cui del cit. art. 3, comma 5, lett. c), secondo cui le dichiarazioni del richiedente sono ritenute veritiere se coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone.

    La credibilità richiede che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non contraddette dalle informazioni pertinenti disponibili. La valutazione di non credibilità motivata dal giudice di merito impedisce di fondare su quei fatti il riconoscimento della protezione richiesta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

    La valutazione di credibilità è un apprezzamento di fatto e può essere censurata in cassazione soltanto nei limiti del vizio previsto dalla norma, non per mera insufficienza motivazionale né per sollecitare una diversa interpretazione delle dichiarazioni.

  • D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b)

    La scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, nè a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti.

    La selezione e valutazione delle prove spettano al giudice di merito, che può fondare la decisione su una valutazione complessiva degli elementi ritenuti attendibili e pertinenti, senza dover esaminare analiticamente ogni documento o confutare ogni argomento probatorio.

  • D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3

    A torto l’istante imputa alla Corte di appello di non aver dato conto degli accertamenti svolti a tal fine, secondo quanto sarebbe invece prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: infatti, la sentenza contiene una diffusa trattazione circa gli attentati terroristici posti in essere in Pakistan, se pure nel quadro della verifica delle condizioni atte a consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (pagg. da 6 a 9): d’altronde, il ricorrente nemmeno indica la fonte informativa – indebitamente trascurata, in tesi, dalla Corte di appello – da cui emergerebbe l’episodio da lui prospettato.

    La doglianza sulla mancata consultazione di informazioni sul Paese è infondata quando la decisione di merito contiene già una trattazione pertinente del contesto e il ricorrente non indica la specifica fonte informativa che sarebbe stata trascurata.

  • D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 7 e 8

    La prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi.

    Il riconoscimento dello status di rifugiato richiede un pericolo individualizzato di persecuzione collegato a uno dei motivi protetti. Nel caso esaminato, la non credibilità del racconto impediva di ritenere sussistente tale presupposto.

  • D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)

    Con riguardo alle fattispecie tipizzate dall’art. 14, lett. a) e b), è necessario invece osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione.

    Per le ipotesi di protezione sussidiaria previste dalle lettere a) e b), il rischio di morte o di trattamenti inumani e degradanti deve essere individualizzato; il requisito non risultava dimostrato per l’assenza di riscontri a una vicenda personale credibile.

  • D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)

    La sentenza contiene una diffusa trattazione circa gli attentati terroristici posti in essere in Pakistan, se pure nel quadro della verifica delle condizioni atte a consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (pagg. da 6 a 9).

    La pronuncia dà atto che la situazione generale del Paese era stata esaminata ai fini della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c); il passaggio non enuncia ulteriori criteri astratti, ma rileva per respingere la doglianza circa l’omesso accertamento sul contesto pakistano.

  • D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5

    Ciò posto, con riguardo alla non credibilità va ribadito quanto in precedenza affermato: essa impedisce di basare la forma di protezione invocata sui fatti narrati dal richiedente, che sono stati ritenuti non veritieri.

    La protezione umanitaria non può essere fondata sui fatti narrati quando questi siano stati ritenuti non credibili; nel caso concreto il giudice di merito aveva inoltre escluso concreti profili di vulnerabilità.

  • D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32

    La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio.

    Nel giudizio sulla protezione internazionale opera il principio dispositivo: il richiedente deve allegare i fatti costitutivi della misura invocata, che il giudice non può introdurre d’ufficio. Perciò la dedotta mancanza di una fissa dimora non poteva essere valorizzata, non risultando allegata nel giudizio di merito.

  • art. 702-ter, comma 5, c.p.c.

    E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, pubblicata il 12 novembre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da A.M. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Catanzaro.

    La disposizione è indicata per identificare il procedimento definito dall’ordinanza del Tribunale; la sentenza non ne ricava una specifica interpretazione, sicché il richiamo ha funzione processuale e descrittiva.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un atto, in cui non è formulata alcuna difesa, “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

    La norma è richiamata soltanto per descrivere l’atto depositato dal Ministero; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte; rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

    A seguito del rigetto, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    La Corte; rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

    La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale, dopo il rigetto, la Corte ha rilevato i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella valutazione della domanda di protezione internazionale, le lacune probatorie del racconto non determinano automaticamente il mancato assolvimento dell’onere della prova: il giudice deve valutarle secondo i criteri legali di credibilità. Se però il racconto è motivatamente ritenuto incoerente, implausibile o contraddetto dagli elementi pertinenti, i fatti narrati non possono fondare la protezione richiesta.
  • La valutazione di credibilità del richiedente è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sollecitare una diversa lettura delle dichiarazioni o delle prove, salvo i vizi motivazionali deducibili nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Il giudice di merito può valutare complessivamente gli elementi istruttori e non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento o a menzionare ogni documento, purché offra una motivazione esauriente e convincente basata sugli elementi ritenuti attendibili e pertinenti. L’omesso esame di un singolo elemento probatorio non integra, da solo, omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato.
  • Lo status di rifugiato presuppone un pericolo individualizzato di persecuzione collegato a uno dei motivi protetti; per le ipotesi di protezione sussidiaria relative al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti è necessario che l’esposizione al rischio abbia un grado di individualizzazione.
  • Nel giudizio di protezione internazionale opera il principio dispositivo: il richiedente deve allegare i fatti costitutivi del diritto invocato e il giudice non può introdurli d’ufficio. Una circostanza non allegata nel giudizio di merito non può essere posta a fondamento della domanda in sede di legittimità.
  • La protezione umanitaria non può essere fondata sui fatti narrati quando siano stati ritenuti non credibili; il riconoscimento richiede inoltre che risultino concreti profili di vulnerabilità rilevanti, da valutare sulla base delle allegazioni ritualmente introdotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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