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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16349/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Una condomina conveniva in giudizio un altro condomino lamentando che, sul terrazzo prospiciente il prospetto principale del fabbricato condominiale, fosse stata collocata una tubazione per acque bianche e di scarico addossata alla parete e destinata a portare acqua dal contatore divisionale condominiale a un locale lavanderia realizzato dal convenuto, a distanza inferiore a un metro dal confine della propria proprietà, con violazione dell'art. 889 c.c. e dei propri diritti. Chiedeva quindi la rimozione dell'impianto e il risarcimento dei danni. Il convenuto chiamava in garanzia il Condominio e proponeva nei suoi confronti domanda risarcitoria, ma il Condominio contestava la propria legittimazione passiva. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava quelle verso il Condominio; la Corte d'appello confermava nel merito, riducendo solo le spese. Con il ricorso per cassazione il condomino soccombente denunciava violazione degli artt. 194, 195, 696, 113, 115, 116, 889, 1062, 1102 e 1122 c.c., sostenendo: che non vi fosse violazione delle distanze perché il tubo partiva da un contatore condominiale già collocato a distanza inferiore al metro; che la tubazione fosse collegata a un impianto indispensabile per rendere abitabile e fruibile l'appartamento; che la Corte d'appello avesse omesso di motivare su fatti decisivi e male interpretato la sentenza di primo grado; e che dovesse applicarsi la servitù per destinazione del padre di famiglia o comunque una deroga alle distanze legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d'appello contenesse un apparato argomentativo sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Ha poi ritenuto inammissibile il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sia perché non era dedotta l'omissione di uno specifico fatto storico decisivo, sia perché ricorreva una doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. Quanto alle violazioni di legge, ha confermato che l'art. 889 c.c. si applica anche in ambito condominiale e che la distanza di un metro per i tubi d'acqua è presidiata da una presunzione assoluta di dannosità, superabile solo se l'impianto sia indispensabile per la completa e reale utilizzazione dell'immobile. Ha inoltre escluso la servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., poiché le opere erano state realizzate dal condomino dopo la costituzione del condominio e non già dall'originario unico proprietario al momento della nascita del condominio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica autonoma rilevanza nella ratio decidendi della Corte

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica autonoma rilevanza nella ratio decidendi della Corte

  • art. 696 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica autonoma rilevanza nella ratio decidendi della Corte

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica autonoma rilevanza nella ratio decidendi della Corte

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica autonoma rilevanza nella ratio decidendi della Corte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica autonoma rilevanza nella ratio decidendi della Corte

  • art. 889 c.c.

    la distanza minima di un metro per i tubi d'acqua dal confine si applica anche agli edifici in condominio; la norma è fondata su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti; la deroga è ammessa solo per impianti indispensabili ai fini della completa e reale utilizzazione dell'immobile

  • art. 1062 c.c.

    la servitù per destinazione del padre di famiglia richiede che l'opera di asservimento, visibile e permanente, esista già al momento dell'alienazione da parte dell'unico originario proprietario; non è configurabile se le opere sono state realizzate successivamente da un singolo condomino

  • art. 1102 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate; la Corte non ne fa autonoma applicazione decisiva nella motivazione

  • art. 1122 c.c.

    nel testo ratione temporis applicabile, consente al condomino modifiche e trasformazioni dell'unità immobiliare solo se non ledano i diritti degli altri condomini

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme preclude la deducibilità in cassazione del vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è deducibile solo se è omesso l'esame di un fatto storico decisivo; non copre mere censure sul ragionamento decisorio o sulla valutazione delle prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso non è inammissibile per il solo fatto che cumuli censure diverse, se la formulazione consente di distinguere chiaramente le doglianze e di esaminarle separatamente.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva di un reale apparato argomentativo; non basta che la parte sia dissenziente dalla valutazione del giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • L'art. 889 c.c. si applica anche nei rapporti tra unità immobiliari in condominio e la distanza minima di un metro per i tubi d'acqua tutela in via presuntiva e assoluta il vicino da infiltrazioni o trasudamenti.
  • La deroga alle distanze legali per impianti idrici in ambito condominiale richiede la prova che l'impianto sia indispensabile per la piena utilizzazione dell'immobile, non essendo sufficiente una mera comodità soggettiva.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone una situazione di asservimento visibile e permanente preesistente alla divisione della proprietà comune; non può essere invocata per opere create dal singolo condomino dopo la costituzione del condominio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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