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Legge

LEGGE 17 marzo 2026, n. 37

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.

Normativa italiana26G00054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge rafforza il monitoraggio degli affidamenti e dei collocamenti dei minori, istituendo un registro nazionale presso la Presidenza del Consiglio, un registro presso i tribunali e un Osservatorio nazionale. Prevede modalità operative da definire con decreti ministeriali entro 6 mesi e stanziamenti dal 2026, con costi annuali dal 2027.

Tutela del minore, registri degli affidamenti e osservatorio nazionale

Tutela del diritto del minore a crescere nella famiglia di origine e monitoraggio degli affidamenti

La legge modifica la legge n. 184 del 1983 per rafforzare la tutela del superiore interesse del minore e il monitoraggio dei collocamenti fuori dalla famiglia di origine. L’intervento è finalizzato a prevenire collocamenti impropri presso istituti e a migliorare la raccolta e l’analisi dei dati su famiglie affidatarie, comunità di tipo familiare e istituti di assistenza.

Registro nazionale presso la Presidenza del Consiglio

Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati. Il registro ha finalità di monitoraggio degli affidamenti di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenzione delle situazioni di collocamento improprio presso istituti.

Nel registro sono inseriti, su base provinciale:

  • il numero dei minori collocati presso famiglie affidatarie, comunità di tipo familiare e istituti di assistenza;
  • la denominazione delle comunità e degli istituti;
  • il numero delle famiglie, comunità e istituti disponibili all’affidamento o all’inserimento di minori.

Il Dipartimento acquisisce periodicamente dati e informazioni da regioni ed enti locali, nel rispetto della minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali. Le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata e sentito il Garante, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della disposizione.

Registro presso i tribunali per i minorenni e i tribunali ordinari

Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, comunità di tipo familiare e istituti di assistenza.

Per ciascun minore la cancelleria annota, in un capitolo speciale:

  • data ed estremi del provvedimento di collocamento, con indicazione della base normativa applicata e del soggetto presso cui il minore è collocato;
  • eventuale provvedimento di collocazione protetta;
  • eventuale intervento della forza pubblica e relativa motivazione;
  • provvedimento che autorizza gli incontri, anche protetti, con i familiari;
  • provvedimento di revoca o modifica del collocamento;
  • eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.

La cancelleria è responsabile della tenuta del registro. I tribunali comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di collocamento. Anche qui le modalità di istituzione, tenuta, acquisizione, trattamento e conservazione dei dati sono demandate a un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 6 mesi, sentito il Garante.

Osservatorio nazionale

Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito l’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie.

L’Osservatorio:

  • analizza i dati del registro nazionale;
  • segnala alle autorità competenti possibili collocamenti impropri emergenti dal monitoraggio;
  • promuove ispezioni o sopralluoghi presso istituti e comunità;
  • presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione all’Autorità politica delegata per la famiglia, da trasmettere alle Camere, anche con buone pratiche e proposte di rafforzamento della normativa.

La relazione può essere predisposta con il supporto di altri Osservatori già esistenti in materia di infanzia, pedofilia/pornografia minorile e violenza sulle donne. L’organizzazione e la composizione dell’Osservatorio sono stabilite con decreto ministeriale entro 6 mesi. I componenti, compresi rappresentanti del Ministero della giustizia, non percepiscono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

Coordinamento con la disciplina già esistente

La legge integra anche la disciplina sulla famiglia prevista dalla legge n. 296 del 2006, inserendo tra le attività considerate l’Osservatorio nazionale e il registro nazionale istituiti dalla nuova legge.

Disposizioni finanziarie e decorrenza degli oneri

Per l’attuazione delle nuove misure sono previste risorse specifiche:

  • fino a 300.000 euro per il 2026 e fino a 60.000 euro annui dal 2027 per il registro nazionale;
  • 250.000 euro per il 2026 e 50.000 euro annui dal 2027 per il registro dei tribunali.

Salvo tali stanziamenti, l’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

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