LEGGE 17 marzo 2026, n. 37
Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza il monitoraggio degli affidamenti e dei collocamenti dei minori, istituendo un registro nazionale presso la Presidenza del Consiglio, un registro presso i tribunali e un Osservatorio nazionale. Prevede modalità operative da definire con decreti ministeriali entro 6 mesi e stanziamenti dal 2026, con costi annuali dal 2027.
Tutela del minore, registri degli affidamenti e osservatorio nazionale
Tutela del diritto del minore a crescere nella famiglia di origine e monitoraggio degli affidamenti
La legge modifica la legge n. 184 del 1983 per rafforzare la tutela del superiore interesse del minore e il monitoraggio dei collocamenti fuori dalla famiglia di origine. L’intervento è finalizzato a prevenire collocamenti impropri presso istituti e a migliorare la raccolta e l’analisi dei dati su famiglie affidatarie, comunità di tipo familiare e istituti di assistenza.
Registro nazionale presso la Presidenza del Consiglio
Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati. Il registro ha finalità di monitoraggio degli affidamenti di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenzione delle situazioni di collocamento improprio presso istituti.
Nel registro sono inseriti, su base provinciale:
- il numero dei minori collocati presso famiglie affidatarie, comunità di tipo familiare e istituti di assistenza;
- la denominazione delle comunità e degli istituti;
- il numero delle famiglie, comunità e istituti disponibili all’affidamento o all’inserimento di minori.
Il Dipartimento acquisisce periodicamente dati e informazioni da regioni ed enti locali, nel rispetto della minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali. Le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata e sentito il Garante, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della disposizione.
Registro presso i tribunali per i minorenni e i tribunali ordinari
Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, comunità di tipo familiare e istituti di assistenza.
Per ciascun minore la cancelleria annota, in un capitolo speciale:
- data ed estremi del provvedimento di collocamento, con indicazione della base normativa applicata e del soggetto presso cui il minore è collocato;
- eventuale provvedimento di collocazione protetta;
- eventuale intervento della forza pubblica e relativa motivazione;
- provvedimento che autorizza gli incontri, anche protetti, con i familiari;
- provvedimento di revoca o modifica del collocamento;
- eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.
La cancelleria è responsabile della tenuta del registro. I tribunali comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di collocamento. Anche qui le modalità di istituzione, tenuta, acquisizione, trattamento e conservazione dei dati sono demandate a un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 6 mesi, sentito il Garante.
Osservatorio nazionale
Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito l’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie.
L’Osservatorio:
- analizza i dati del registro nazionale;
- segnala alle autorità competenti possibili collocamenti impropri emergenti dal monitoraggio;
- promuove ispezioni o sopralluoghi presso istituti e comunità;
- presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione all’Autorità politica delegata per la famiglia, da trasmettere alle Camere, anche con buone pratiche e proposte di rafforzamento della normativa.
La relazione può essere predisposta con il supporto di altri Osservatori già esistenti in materia di infanzia, pedofilia/pornografia minorile e violenza sulle donne. L’organizzazione e la composizione dell’Osservatorio sono stabilite con decreto ministeriale entro 6 mesi. I componenti, compresi rappresentanti del Ministero della giustizia, non percepiscono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.
Coordinamento con la disciplina già esistente
La legge integra anche la disciplina sulla famiglia prevista dalla legge n. 296 del 2006, inserendo tra le attività considerate l’Osservatorio nazionale e il registro nazionale istituiti dalla nuova legge.
Disposizioni finanziarie e decorrenza degli oneri
Per l’attuazione delle nuove misure sono previste risorse specifiche:
- fino a 300.000 euro per il 2026 e fino a 60.000 euro annui dal 2027 per il registro nazionale;
- 250.000 euro per il 2026 e 50.000 euro annui dal 2027 per il registro dei tribunali.
Salvo tali stanziamenti, l’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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