LEGGE 17 marzo 2026, n. 40
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove la valorizzazione del patrimonio culturale tramite strumenti digitali, partecipazione privata e una strategia nazionale “Italia in scena”. Modifica il codice dei beni culturali per semplificare circolazione e prestiti d’arte, amplia alcune soglie e disciplina la circolazione temporanea di opere museali non esposte. Diverse misure operative decorrono dal 2026 e richiedono decreti attuativi entro 4, 18 o 24 mesi.
Valorizzazione dei beni culturali, anagrafe digitale e prestiti d’arte
Valorizzazione dei beni culturali e partecipazione dei privati
La legge attua i principi costituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel quadro della Convenzione di Faro, favorendo l’iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell’impresa culturale e creativa. L’obiettivo è rafforzare identità, memoria storica, sviluppo culturale e riduzione dei divari territoriali e sociali.
Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali pubblici
Presso il Ministero della cultura è istituita un’Anagrafe digitale dei beni culturali di appartenenza pubblica. Essa raccoglie dati su gestione e livelli di qualità della valorizzazione, per monitorare l’amministrazione dei beni, rendere accessibili le informazioni e favorire anche l’adozione di forme alternative di gestione nel rispetto del codice dei beni culturali.
I dati censiti comprendono almeno:
- natura del bene;
- forma di gestione diretta o indiretta;
- nell’ipotesi di gestione diretta, assenza di fruizione del bene ed eventuale interesse a forme di gestione indiretta;
- nell’ipotesi di gestione indiretta, estremi dell’atto, contratto o convenzione, modalità di assegnazione, durata, diritti e obblighi delle parti;
- elementi per verificare i livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, con attenzione ad accessibilità, efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria;
- dati sugli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, con denominazione, localizzazione, proprietà, tutela, ambito cronologico, stato di conservazione, ultima destinazione d’uso ed eventuali progetti di restauro o accordi di valorizzazione.
Sono tenuti alla comunicazione e all’aggiornamento dei dati gli istituti e luoghi della cultura pubblici e le amministrazioni pubbliche che abbiano proprietà o disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali. Le modalità operative, le tipologie di dati e l’accesso alla banca dati saranno definite con decreto ministeriale entro 18 mesi, previa intesa in Conferenza unificata, con integrazione e interoperabilità con altre banche dati pubbliche.
Albo digitale della sussidiarietà orizzontale
Nell’Anagrafe digitale è istituito l’albo digitale dei soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali pubblici. L’albo è finalizzato a garantire accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto del codice dei beni culturali, del codice dei contratti pubblici e della legge sul procedimento amministrativo.
Gli iscritti sono invitati a manifestare interesse per gli avvisi e le procedure relative all’affidamento della gestione indiretta e alla concessione in uso di immobili del demanio culturale; inoltre sono consultati nella definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di valorizzazione previsti dal codice dei beni culturali.
Con decreto ministeriale, da adottare entro 18 mesi previa intesa in Conferenza unificata e sentite AGCM e ANAC, saranno definiti:
- requisiti dei candidati;
- forme e modalità della domanda;
- categorie dell’albo;
- eventuali requisiti minimi di iscrizione;
- forme di consultazione. L’iscrizione è consentita in ogni momento.
Strategia nazionale di valorizzazione “Italia in scena”
Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della cultura, previa intesa in Conferenza unificata e sulla base delle rilevazioni dell’Anagrafe digitale, definisce la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali denominata “Italia in scena”, con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell’albo digitale.
La strategia deve perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
- garantire accessibilità ed effettiva fruizione di istituti, luoghi della cultura e beni pubblici, con priorità ad aree interne, comuni montani e piccoli borghi, anche tramite spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;
- promuovere la partecipazione privata mediante nuove forme di gestione, incluse forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria;
- prevedere interventi correttivi se la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione risulta non congrua;
- realizzare iniziative di comunicazione istituzionale, anche digitale, in Italia e all’estero;
- definire nuove linee di promozione dei beni culturali privati, senza oneri per i proprietari.
Per l’attuazione è autorizzata una spesa di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Modifiche al codice dei beni culturali: semplificazioni e mercato dell’arte
La legge interviene sul codice dei beni culturali in più punti. Viene abrogata una specifica ipotesi dell’articolo 21 e vengono soppresse alcune parole relative al mutamento di dimora o sede del detentore.
In materia di prestiti d’arte e circolazione temporanea:
- il rilascio dell’attestato di libera circolazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta;
- IVASS e AGCM devono garantire trasparenza e sostenibilità del mercato assicurativo delle polizze stipulate per i beni in prestito;
- la validità temporale di alcune dichiarazioni è allineata alla durata dell’attestato di libera circolazione;
- chi presenta la denuncia, e i suoi aventi causa, può ritirarla prima della notificazione dell’attestato o del diniego;
- per le opere di autori stranieri, l’attestato non può essere negato se non è accertata la specifica attinenza alla storia della cultura in Italia.
Viene inoltre modificata la disciplina della circolazione di alcuni beni librari e di valore, elevando a 50.000 euro alcune soglie prima pari a 13.500 euro e introducendo specifiche regole per i beni librari di autore non più vivente, eseguiti da oltre 70 anni, con soglie differenziate sopra e sotto 13.500 euro.
Compensi per i consigli di amministrazione degli uffici autonomi del Ministero della cultura
Entro 4 mesi sarà emanato un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il MEF, per fissare criteri, limiti e importi dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti dei consigli di amministrazione degli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale. Il decreto deve rispettare proporzionalità, congruità, omogeneità e trasparenza. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico
Entro 90 giorni il Ministero della cultura deve istituire un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale perché prive di criticità conservative. L’elenco va aggiornato ogni 24 mesi.
I comuni italiani possono chiedere lo spostamento temporaneo delle opere inserite nell’elenco. La richiesta è ammessa se ricorrono questi requisiti:
- presenza nel comune di un museo pubblico con direttore nominato;
- progetto culturale collegato a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi già presenti sul territorio;
- disponibilità di spazi e strutture idonei alla conservazione e custodia dell’opera;
- eventuale coinvolgimento delle reti museali territoriali. Tutte le spese sono a carico dell’ente richiedente.
Profili finanziari e decorrenze
Le misure attuative dell’Anagrafe digitale e dell’albo digitale sono finanziate con 500.000 euro annui a decorrere dal 2026. La strategia “Italia in scena” è finanziata con 4,5 milioni di euro annui dal 2026. In entrambi i casi la copertura avviene mediante riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2025-2027, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.
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