LEGGE 1 aprile 2026, n. 46
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montreal il 4 aprile 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza l’adesione dell’Italia al Protocollo di Montreal del 4 aprile 2014 che modifica la Convenzione sulle infrazioni e altri atti commessi a bordo di aeromobili. Dà piena esecuzione al Protocollo dalla sua entrata in vigore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo eventuali spese per una specifica modifica convenzionale rinviate a separato intervento legislativo.
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione sulle infrazioni a bordo di aeromobili
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione sulle infrazioni a bordo di aeromobili
La legge ha lo scopo di autorizzare l’Italia ad aderire al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e ad altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmato a Montreal il 4 aprile 2014. Il provvedimento disciplina anche l’ordine di esecuzione interno e il relativo profilo finanziario.
Autorizzazione all’adesione e ambito internazionale
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo emendativo della Convenzione sulle infrazioni e su taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. La legge si riferisce esclusivamente al Protocollo di Montreal del 4 aprile 2014 richiamato nel testo.
Ordine di esecuzione nell’ordinamento interno
Alla Convenzione emendata viene data piena ed intera esecuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo stesso, secondo quanto previsto dall’articolo XVIII del Protocollo. L’efficacia interna dell’atto internazionale è quindi subordinata alla sua entrata in vigore sul piano internazionale.
Profili finanziari
Dall’attuazione delle disposizioni del Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per gli eventuali oneri connessi all’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, come sostituito dall’articolo VII del Protocollo, è previsto che si provveda con apposito successivo provvedimento legislativo.
Entrata in vigore della legge
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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