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Legge

LEGGE 1 aprile 2026, n. 46

Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montreal il 4 aprile 2014.

Normativa italiana26G00063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza l’adesione dell’Italia al Protocollo di Montreal del 4 aprile 2014 che modifica la Convenzione sulle infrazioni e altri atti commessi a bordo di aeromobili. Dà piena esecuzione al Protocollo dalla sua entrata in vigore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo eventuali spese per una specifica modifica convenzionale rinviate a separato intervento legislativo.

Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione sulle infrazioni a bordo di aeromobili

Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione sulle infrazioni a bordo di aeromobili

La legge ha lo scopo di autorizzare l’Italia ad aderire al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e ad altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmato a Montreal il 4 aprile 2014. Il provvedimento disciplina anche l’ordine di esecuzione interno e il relativo profilo finanziario.

Autorizzazione all’adesione e ambito internazionale

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo emendativo della Convenzione sulle infrazioni e su taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. La legge si riferisce esclusivamente al Protocollo di Montreal del 4 aprile 2014 richiamato nel testo.

Ordine di esecuzione nell’ordinamento interno

Alla Convenzione emendata viene data piena ed intera esecuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo stesso, secondo quanto previsto dall’articolo XVIII del Protocollo. L’efficacia interna dell’atto internazionale è quindi subordinata alla sua entrata in vigore sul piano internazionale.

Profili finanziari

Dall’attuazione delle disposizioni del Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per gli eventuali oneri connessi all’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, come sostituito dall’articolo VII del Protocollo, è previsto che si provveda con apposito successivo provvedimento legislativo.

Entrata in vigore della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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