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Legge

LEGGE 9 marzo 2026, n. 35

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

Normativa italiana26G00051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce una pena accessoria che priva coniuge, unito civilmente, convivente o parente prossimo condannati per gravi reati contro la vittima del potere di disporre delle spoglie mortali. Prevede inoltre una modifica del regolamento di polizia mortuaria, da adottare entro 6 mesi, per impedire tumulazione/cremazione/inumazione da parte degli indagati nei medesimi casi, con specifiche cautele sulla cremazione.

Limitazioni alla disposizione delle spoglie mortali in caso di reati commessi in ambito familiare o affettivo

Limitazioni alla disposizione delle spoglie mortali in caso di reati familiari o affettivi

La legge interviene sul codice penale e sulla disciplina di polizia mortuaria per impedire che soggetti legati alla vittima e coinvolti in gravi procedimenti penali possano gestire la destinazione delle spoglie mortali. L’obiettivo è sottrarre tali poteri a chi sia condannato, o già indagato/imputato, per determinati delitti commessi contro la vittima.

Pena accessoria penale

È introdotto l’articolo 585-bis del codice penale, che prevede la decadenza da ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima quando vi sia:

  • condanna del coniuge, della parte dell’unione civile o del parente prossimo;
  • oppure applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.

La misura opera per i delitti indicati dalla norma, se commessi a danno dell’altro coniuge, dell’altra parte dell’unione civile o del parente prossimo, e precisamente per:

  • articolo 572, terzo comma, se dal fatto è derivata la morte;
  • articolo 575;
  • articolo 578, primo comma;
  • articolo 579;
  • articolo 580, primo comma, primo periodo;
  • articolo 584;
  • articolo 591, terzo comma, se dal fatto è derivata la morte.

La stessa pena accessoria si applica anche a ulteriori soggetti legati alla vittima, e in particolare:

  • al convivente di fatto designato come rappresentante con specifici poteri in caso di morte, secondo la legge n. 76 del 2016;
  • al convivente di fatto che non abbia reso la dichiarazione anagrafica, se autorizzato a disporre delle spoglie in base a una espressa volontà della vittima;
  • a ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme.

Modifiche al regolamento di polizia mortuaria

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento di modifica del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere parlamentare.

Le modifiche devono prevedere che, dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, ai soggetti indagati o imputati per i reati elencati dalla legge e commessi contro la vittima sia precluso ogni diritto o facoltà sulla tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere.

Divieto di cremazione e disciplina nei procedimenti penali

Se è avviato un procedimento penale per i reati indicati:

  • la cremazione del cadavere è vietata fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che definisce il procedimento, oppure fino alla pronuncia di proscioglimento;
  • in caso di archiviazione, la cremazione resta vietata per 3 anni dal provvedimento, salvo diversa decisione motivata del giudice per le indagini preliminari.

È inoltre previsto che, se l’indagato è l’unico titolare del potere di disporre della salma e nessuno ne chieda la restituzione, il pubblico ministero provveda secondo la legislazione vigente.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse già disponibili.

Testo integrale

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