LEGGE 11 marzo 2026, n. 34
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce agevolazioni fiscali per le reti di imprese nel triennio 2026-2028, amplia e riforma strumenti per consorzi, confidi, artigianato, start-up innovative e PMI, e contiene misure su sicurezza sul lavoro, magazzino, HORECA e recensioni online. Molte disposizioni sono transitorie o demandano decreti attuativi.
Misure per reti di imprese, consorzi, artigianato, sicurezza sul lavoro e recensioni online
Misure per reti di imprese, consorzi, artigianato, sicurezza e mercato digitale
La legge interviene in più ambiti dell’attività d’impresa, con misure fiscali temporanee, deleghe di riordino normativo e modifiche puntuali a discipline settoriali. Accanto agli incentivi per aggregazioni e investimenti, introduce regole su lavoro, sicurezza, pubblicità artigiana e recensioni online.
Agevolazioni fiscali per le reti di imprese
Per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028, una quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare dalle imprese aderenti a un contratto di rete non concorre al reddito d’impresa, se accantonata a riserva e vincolata alla realizzazione entro l’esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.
L’agevolazione:
- non si applica se la rete acquista soggettività giuridica;
- è fruibile solo in sede di saldo delle imposte sui redditi;
- è soggetta a un limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- non può superare 1 milione di euro annui per impresa.
La riserva deve risultare in bilancio con apposita informativa in nota integrativa. L’Agenzia delle entrate vigila sui contratti di rete e sugli investimenti, anche con il supporto degli organismi di asseverazione, e revoca i benefici indebitamente fruiti. Per il periodo successivo, l’acconto delle imposte dirette va calcolato come se l’agevolazione non fosse stata applicata.
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
Viene modificata la disciplina del Fondo previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020. Il Fondo è ora finalizzato anche:
- al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale con oltre 20 dipendenti;
- al salvataggio di società di capitali con almeno 250 dipendenti in difficoltà economico-finanziaria;
- al salvataggio di imprese, indipendentemente dal numero degli occupati, che detengono beni o rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale;
- all’acquisizione di imprese in difficoltà con più di 20 dipendenti da parte di imprese titolari di marchi storici operanti nello stesso settore.
Misure per la moda e per l’aggregazione d’impresa
Fino a 100 milioni di euro di risorse già stanziate per interventi di riconversione e riqualificazione produttiva in aree di crisi industriale non complessa sono trasferite, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile destinata a sostenere programmi di sviluppo delle PMI della filiera moda.
I programmi devono avere valore:
- non inferiore a 1 milione di euro;
- non superiore a 20 milioni di euro.
Un decreto ministeriale definirà condizioni e modalità, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato, valorizzando integrazione produttiva in Italia, uso prevalente di semilavorati italiani o europei se disponibili, e programmi presentati da aggregazioni di imprese.
Centrali consortili come enti mutualistici di sistema
La legge riconosce le centrali consortili come enti mutualistici di sistema, destinati a coordinare aggregazioni di microimprese e PMI già riunite in consorzi di filiera. Devono assumere la forma di società consortili per azioni.
Il riconoscimento è concesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, con limiti e requisiti precisi:
- non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili;
- devono riunire almeno cinque consorzi in almeno tre regioni;
- i consorzi riuniti devono avere ciascuno almeno dieci consorziati;
- è richiesto un fondo patrimoniale mutualistico;
- lo statuto deve prevedere limiti alla distribuzione di utili e riserve e la devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità in caso di scioglimento.
La vigilanza è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
La legge delega inoltre il Governo ad adottare, entro 12 mesi, decreti legislativi per disciplinare funzionamento e vigilanza degli enti, con principi direttivi che riguardano formazione, sicurezza sul lavoro, sinergie di filiera, codatorialità, distacco, innovazione, coordinamento con la disciplina cooperativa e obbligo di certificazione del bilancio.
Modifiche in materia di consorzi e confidi
Per i consorzi, il codice dei contratti pubblici viene modificato estendendo alcune regole ai consorzi stabili e coordinando i rinvii all’allegato II.12.
Per i confidi, il Governo è delegato a riordinare la disciplina entro 12 mesi, con l’obiettivo di:
- rafforzarne il ruolo a sostegno delle PMI;
- ampliare la compagine sociale;
- rivedere requisiti di iscrizione all’albo ex articolo 106 TUB;
- ridefinire le attività esercitabili;
- ridurre i costi di istruttoria;
- favorire l’integrazione tra confidi.
La delega deve essere esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Valorizzazione finanziaria del magazzino e assicurazione di particolari veicoli
La disciplina della cartolarizzazione viene estesa ai crediti futuri e rafforzata per consentire la segregazione di diritti, beni e prodotti derivati o sostitutivi collegati ai crediti, anche mediante cessione a una società veicolo d’appoggio. La rubrica della disciplina viene aggiornata per includere cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati.
In materia assicurativa, l’esonero dall’assicurazione obbligatoria si applica anche:
- ai carrelli non immatricolati impiegati in aree aziendali, stabilimenti, magazzini, depositi e in zone non accessibili al pubblico in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, se coperti da polizza RC diversa dall’obbligatoria;
- alle macchine agricole non immatricolate o prive di certificato di idoneità tecnica che operano esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi interni non aperti al pubblico, se coperte da assicurazione RC volontaria o speciale.
In tali casi non opera l’indennizzo del Fondo di garanzia se il rischio è comunque coperto.
Salute e sicurezza sul lavoro e semplificazioni agricole
Nel d.lgs. n. 81 del 2008 si introducono modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, elaborati dall’INAIL entro 120 giorni, con il supporto alle imprese nell’adozione.
Si precisa inoltre che la formazione tiene conto anche dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in sospensione sia in riduzione oraria, e che l’addestramento:
- è svolto da persona esperta sul luogo di lavoro;
- può avvalersi di simulazioni reali o virtuali;
- deve essere tracciato in un registro, anche informatizzato.
Per la formazione dei lavoratori in CIG viene espressamente richiamata anche quella in materia di salute e sicurezza.
Per il settore agricolo è prevista la possibilità di presentare direttamente all’INPS l’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli, anche per modifiche o cessazione dell’attività, con adeguamento operativo entro 60 giorni.
Lavoro agile, verifiche attrezzature e part-time pensionistico
Per il lavoro agile prestato in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, la sicurezza è assicurata tramite informativa scritta annuale al lavoratore e al RLS sui rischi generali e specifici, ferma restando la cooperazione del lavoratore.
Si introduce anche una sanzione per la violazione dell’obbligo informativo.
Nell’allegato VII del d.lgs. n. 81 del 2008 si inserisce la verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per le piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto.
È poi previsto, in via sperimentale per il 2026 e 2027, un part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, per massimo 1.000 lavoratori con determinati requisiti contributivi e pensionistici, occupati da datori di lavoro privati fino a 50 dipendenti. La misura comporta esonero contributivo del lavoratore, integrazione contributiva e contribuzione figurativa, condizionate all’assunzione contestuale di un lavoratore under 35 con contratto a tempo pieno e indeterminato.
HORECA, centri urbani e attrattività territoriale
Viene definito l’operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, quale soggetto che acquista, trasporta e distribuisce alimenti e bevande verso imprese di ospitalità, ristorazione, catering e bar. È richiesto che almeno il 70% dei ricavi degli ultimi tre periodi d’imposta derivi da tale attività.
In materia di attrazione degli investimenti:
- la soglia demografica del TUIR per alcuni centri urbani passa da 20.000 a 30.000 abitanti;
- si amplia il perimetro delle attività di promozione territoriale includendo i lavoratori stranieri da remoto;
- nei tavoli di coordinamento per attrazione investimenti è inserito un rappresentante del Ministero del turismo.
Termini per il riacquisto di aree e stabilimenti da parte dei consorzi di sviluppo industriale
Si riducono i termini entro cui i consorzi di sviluppo industriale possono esercitare la facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi ad attività cessate:
- da 5 a 3 anni;
- da 3 anni a 18 mesi.
Le modifiche si applicano solo alle cessioni e cessazioni successive all’entrata in vigore della legge.
Riforma dell’artigianato e uso della denominazione “artigianato”
La legge delega il Governo a riformare organicamente la disciplina dell’artigianato entro 9 mesi, con obiettivi di aggiornamento, valorizzazione dell’imprenditore artigiano, promozione dell’aggregazione e rafforzamento dei controlli.
La futura disciplina dovrà considerare anche apporti ideativi, progettuali, creativi e tecnico-operativi dell’imprenditore e consentire l’uso dei riferimenti all’artigianato solo alle imprese iscritte all’albo o alla sezione speciale.
In via immediata, viene riscritta la norma sulla pubblicità artigiana: nessuna impresa può usare riferimenti all’artigianato nella ditta, insegna, marchio o promozione se non è iscritta all’albo e non produce direttamente i beni o servizi presentati come artigianali. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato, con minimo di 25.000 euro per violazione.
Disciplina della birra
Entro 180 giorni sarà emanato un decreto interministeriale che stabilirà le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le modalità di accertamento.
Dalla data di entrata in vigore di quel decreto sarà abrogato il DPR n. 1498 del 1970.
Contrasto alle recensioni online illecite
La parte dedicata alle recensioni online mira a contrastare le recensioni illecite relative a prodotti, servizi e prestazioni delle imprese della ristorazione e del turismo in Italia, incluse strutture ricettive e termali e attrazioni turistiche.
La recensione è lecita solo se:
- è rilasciata entro 30 giorni dall’utilizzo o fruizione;
- proviene da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato il servizio;
- è coerente con il prodotto o la struttura recensita;
- non è frutto di sconti, benefici o altre utilità offerte dal fornitore o da intermediari.
La recensione verificata è illecita se non proviene da una persona fisica che ha realmente utilizzato il servizio. Si presume autentica la recensione corredata da evidenze di documentazione fiscale. Inoltre, dopo due anni dalla pubblicazione, la recensione non è più lecita per mancanza di attualità.
Il legale rappresentante della struttura può chiedere la rimozione delle recensioni non conformi secondo la procedura del regolamento (UE) 2022/2065.
Sono vietati l’acquisto e la cessione di recensioni, apprezzamenti o interazioni. In caso di violazione, l’AGCM esercita i poteri investigativi e sanzionatori previsti dal codice del consumo, ferma la responsabilità penale.
L’AGCM adotta linee guida, effettua monitoraggio annuale e le associazioni rappresentative del settore possono chiedere il riconoscimento come segnalatori attendibili.
Le nuove regole non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge.
Riordino di start-up e PMI innovative
Il Governo è delegato, entro 12 mesi, a redigere un testo unico per il riordino della disciplina di start-up innovative, spin-off, PMI innovative, incubatori e acceleratori, nonché delle attività di filiera connesse a formazione, ricerca, sostegno e investimento.
La delega impone unificazione, coordinamento delle norme, abrogazione delle disposizioni obsolete e semplificazione amministrativa, con attenzione alla collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese.
Sono previsti decreti correttivi entro 24 mesi dall’adozione del testo unico, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Garante per le micro, piccole e medie imprese
Viene ampliata la missione del Garante per le micro, piccole e medie imprese, includendo il monitoraggio di ulteriori comunicazioni europee e l’introduzione del metodo consultivo denominato “Reality Checks”, basato sulla raccolta strutturata di informazioni da esperti e stakeholder per individuare ostacoli normativi, tecnici ed economici.
Le consultazioni con tale approccio devono svolgersi con regolarità e consentire ai partecipanti di formulare proposte e criticità.
Misure per i centri urbani di medie dimensioni e attrazione investimenti
Per i centri urbani di medie dimensioni, la soglia demografica viene elevata a 30.000 abitanti. Inoltre si rafforza la promozione dei territori verso investitori esteri e lavoratori stranieri da remoto, e si amplia la composizione del tavolo interministeriale per l’attrazione degli investimenti.
Clausole finanziarie e deleghe
Molte disposizioni prevedono clausole di invarianza finanziaria o limiti di spesa specifici. Le principali deleghe legislative devono essere attuate entro termini definiti e, ove previsto, con pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata, Conferenza Stato-Regioni e Commissioni parlamentari. Le norme di spesa più rilevanti sono quelle relative alle reti di impresa e al part-time pensionistico, entrambe con tetti temporali e finanziari espressamente indicati.
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