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Legge

LEGGE 1 aprile 2026, n. 45

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.

Normativa italiana26G00062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica e dà esecuzione all’accordo del 19 marzo 2024 tra Germania, Svizzera e Italia sulle misure di solidarietà per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. L’accordo integra quello già esistente tra Germania e Italia, disciplina richieste di solidarietà, flussi informativi, tutela dei clienti protetti, arbitrato e indennizzi. La legge non comporta nuovi oneri salvo eventuali spese dell’art. 11 dell’accordo.

Ratifica dell’accordo di solidarietà gas Germania-Svizzera-Italia

Ratifica ed esecuzione dell’accordo di solidarietà sul gas

La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’Accordo del 19 marzo 2024 tra Germania, Svizzera e Italia sulle misure di solidarietà per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. Dispone inoltre la piena ed intera esecuzione dell’Accordo dalla sua entrata in vigore, secondo quanto previsto dallo stesso testo convenzionale.

Ambito e funzione dell’accordo

L’Accordo trilaterale si innesta sull’Accordo di solidarietà già concluso tra Germania e Italia il 19 marzo 2024 e ne costituisce parte integrante. Le parti precisano che il nuovo Accordo non pregiudica gli obblighi di Germania e Italia derivanti dal regolamento richiamato nel testo.

Procedura di solidarietà e canali di comunicazione

La disciplina integra le modalità di richiesta e trasmissione della solidarietà:

  • ogni richiesta di solidarietà di una parte contraente è trasmessa all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico nazionale svizzero (UFAE), indicato come autorità competente svizzera;
  • la richiesta di solidarietà della Svizzera verso l’Accordo trilaterale è trasmessa alle autorità competenti tedesche e italiane;
  • l’autorità competente svizzera e i TSO svizzeri devono essere informati di tutte le prenotazioni e nomine al punto di consegna;
  • l’autorità competente svizzera informa, anche tramite i TSO svizzeri, le autorità tedesca e italiana di prenotazioni e nomine relative alle misure di solidarietà;
  • il calendario di tali informazioni deve essere concordato tra i TSO.

Le autorità competenti si notificano reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza, o di una condizione equivalente per la Svizzera, nonché ogni modifica o aggiornamento dei dati di contatto.

Tutela dei clienti protetti e capacità di trasporto

L’Accordo pone un vincolo centrale di salvaguardia della fornitura ai clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera. In particolare:

  • un’offerta di solidarietà tra Germania e Italia non deve interferire con la loro fornitura;
  • devono essere garantite le capacità di trasporto necessarie;
  • nell’esecuzione delle richieste di solidarietà non possono essere adottate azioni per limitare indebitamente l’uso della capacità di trasporto esistente sulle reti del gas;
  • le misure di solidarietà devono tenere conto delle forniture ai clienti protetti in Svizzera, che sono trattati alla stregua dei clienti protetti tedeschi e italiani, purché la loro definizione resti compatibile con il regolamento richiamato.

Se una solidarietà tra Germania e Italia, o viceversa, mette a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento dei clienti protetti svizzeri, le autorità competenti dei tre Paesi devono riunirsi, su richiesta dell’autorità svizzera, nel più breve tempo possibile per adottare misure di salvaguardia.

Richieste di solidarietà della Svizzera e verso la Svizzera

La Svizzera può chiedere solidarietà a Germania e Italia quando la fornitura ai propri clienti protetti non sia più garantita. Viceversa, Germania o Italia possono chiedere solidarietà alla Svizzera se non è più garantita la fornitura dei propri clienti protetti. Le richieste sono trattate secondo le procedure dell’Accordo di solidarietà e la Svizzera deve corredare la richiesta con la documentazione prevista e rispettare tutte le relative procedure.

Coordinamento operativo tra i TSO

Le parti si impegnano ad adottare tutte le azioni necessarie per concludere, entro 6 mesi, un accordo funzionale a una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna, qualora tale procedura non sia già in vigore.

Controversie e arbitrato

Le controversie tra Svizzera, da un lato, e una o entrambe le altre parti, dall’altro, sull’interpretazione o applicazione dell’Accordo devono essere anzitutto composte dalle autorità competenti. In difetto, ciascuna parte può chiedere il ricorso a un tribunale arbitrale ad hoc.

Il tribunale arbitrale:

  • è composto da un membro nominato da ciascuna parte e da un presidente cittadino di uno Stato terzo;
  • vede la nomina dei membri entro 2 mesi e del presidente entro 3 mesi dalla comunicazione della volontà di deferire la controversia;
  • in mancanza, può intervenire il Presidente della Corte internazionale di giustizia, o in sua vece il Vicepresidente o il membro più anziano del Tribunale non cittadino di una parte;
  • decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente;
  • applica l’Accordo secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e le altre norme e principi di diritto internazionale applicabili;
  • le decisioni sono vincolanti;
  • non è competente a determinare la legittimità di una misura secondo il diritto interno di una parte, potendo però considerare tale diritto come questione di fatto; per Germania e Italia il diritto interno include quello dell’Unione europea.

Compensazione e indennizzi

La compensazione è regolata dalle procedure dell’Accordo di solidarietà. Se la Svizzera è la parte fornitrice:

  • il prezzo del gas è determinato come media degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e francese;
  • l’indennizzo per i danni ai settori economici coinvolti è determinato secondo le leggi svizzere richiamate nell’allegato 1;
  • la Svizzera può richiedere anche i costi di trasporto del gas fino al confine svizzero, poiché non inclusi nel prezzo di scambio.

Estensione al Liechtenstein

La Svizzera informa le parti che il Liechtenstein ha autorizzato, in base al trattato doganale con la Svizzera, la conclusione dell’Accordo con effetto anche sul Liechtenstein. Di conseguenza, le disposizioni dell’Accordo si applicano al Liechtenstein come alla Svizzera.

Entrata in vigore e durata

L’Accordo entra in vigore quando tutti i Governi delle parti si sono reciprocamente informati dell’adempimento dei rispettivi requisiti nazionali; la data rilevante è quella in cui il Governo tedesco riceve l’ultima comunicazione. Se l’Accordo di solidarietà non è ancora entrato in vigore in quel momento, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di solidarietà.

L’Accordo resta in vigore finché è in vigore l’Accordo di solidarietà, salvo denuncia secondo la procedura prevista da quest’ultimo.

Clausola finanziaria e decorrenza della legge

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente; gli eventuali oneri derivanti dall’articolo 11 dell’Accordo saranno coperti con apposito provvedimento legislativo.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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