Cassazione Civile, Ordinanza n. 19202/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una trattativa per la vendita di un terreno edificabile sito in Cortaccione di Spoleto. In primo grado era stata accertata la responsabilità precontrattuale del titolare della ditta individuale, ritenuto responsabile di avere ingiustificatamente interrotto le trattative dopo aver ingenerato nei promittenti venditori un affidamento serio nella conclusione dell'affare; sulla base di ciò era stato condannato al risarcimento del danno, con compensazione delle somme reciprocamente dovute. In appello entrambe le impugnazioni erano state respinte. Con il ricorso per cassazione il titolare della ditta ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa o apparente motivazione, per mancata verifica critica della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e per erronea percezione delle risultanze istruttorie; 2) omesso esame di fatti decisivi e controversi, tra cui l'assenza di un vero preliminare allegato a una email, l'esistenza di un diverso preliminare inviato successivamente, il mancato accordo sul prezzo e sul momento del rogito, la mancata disconoscenza di una dichiarazione sostitutiva e il fatto che i venditori avessero affidato i lavori a terzi e offerto il terreno ad altri; 3) ancora nullità per motivazione apparente, nella parte in cui era stato ritenuto formato un affidamento ragionevole alla conclusione del contratto; 4) falsa applicazione degli artt. 1337 e 1223 c.c., sostenendo che il danno liquidato fosse stato in realtà commisurato all'interesse positivo e non allo stretto interesse negativo proprio della responsabilità precontrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando anzitutto che, in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi se il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni; inoltre, le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente, rilevando che la corte d'appello aveva raggiunto il minimo costituzionalmente necessario. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che la responsabilità precontrattuale copre, nei limiti dell'interesse negativo, le conseguenze immediate e dirette della violazione della buona fede nelle trattative, includendo anche la perdita di ulteriori occasioni contrattuali, ma non il lucro cessante dell'interesse positivo; ha quindi ritenuto corretta l'impostazione di diritto seguita dalla corte territoriale, pur osservando che la concreta motivazione sulla quantificazione non era agevolmente comprensibile, ma tale profilo non era stato correttamente dedotto come vizio motivazionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese, compensate per un quarto.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
la responsabilità precontrattuale per violazione del dovere di buona fede nella fase delle trattative copre le conseguenze immediate e dirette dell'affidamento ingenerato, nei limiti dell'interesse negativo
art. 1223 c.c.
si applica, in via di richiamo, alla determinazione del danno risarcibile anche in tema di responsabilità precontrattuale, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette
art. 2056 c.c.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno nella responsabilità precontrattuale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la doglianza di falsa applicazione di legge non consente di trasformare il motivo in una critica alla ricostruzione fattuale
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in caso di doppia conforme è preclusa in cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può veicolare una censura di omesso esame di fatti decisivi se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Le censure che, sotto veste di violazione di legge o omessa motivazione, mirano in realtà a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; se il giudice d'appello espone, sia pure sinteticamente, le ragioni del decidere, il vizio non sussiste.
- La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. risarcisce il solo interesse negativo, comprensivo delle spese inutilmente sostenute e della perdita di ulteriori occasioni contrattuali, ma non del lucro cessante proprio dell'interesse positivo.
- La perdita di concrete occasioni di stipulare con terzi può essere risarcita anche quando la trattativa interrotta riguardava un diverso contratto, purché la mancata conclusione sia conseguenza immediata e diretta del comportamento contrario a buona fede della controparte.
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