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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39405/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. per poter proporre impugnazione avverso una pronuncia ritenuta di condanna. Il difensore ha sostenuto che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (01/08/1998) non può costituire prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato, posto che il difensore aveva poi rinunciato al mandato (04/11/2004) e il ricorrente non avrebbe ricevuto notizia diretta delle vicende di primo e secondo grado; le notifiche sarebbero state effettuate al difensore d'ufficio e il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza del procedimento solo con la notifica dell'ordine di esecuzione. In sostanza, si deduceva incolpevole ignoranza del processo e della sentenza impugnata per giustificare la rimessione in termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente rilevato la carenza di interesse all'istanza nella parte in cui la rimessione era stata richiesta con riguardo a una sentenza di assoluzione del Tribunale di Gorizia (per la quale non sussiste interesse ad impugnare) e, comunque, aveva accertato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 175 c.p.p.: dagli atti risultava che tutte le notifiche del procedimento erano state effettuate al domicilio eletto presso il difensore di fiducia (elezione 01/08/1998) e la rinuncia del difensore del 04/11/2004 non ha avuto efficacia tale da far venire meno le notifiche; il ricorrente non ha fornito prova dell'asserita incolpevole ignoranza o di cause di forza maggiore/fortuito. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La norma regola la restituzione nel termine per proporre impugnazione in caso di perdita del termine per cause non imputabili all'interessato. La Corte ha ritenuto assente la prova dell'incolpevole ignoranza o di causa di forza maggiore/fortuito, pertanto il presupposto per la rimessione non si è realizzato

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle norme sulla notificazione e sulla conoscenza del processo; la Corte di legittimità ha ritenuto la censura manifestamente infondata rispetto alle risultanze sulle notifiche effettuate al domicilio eletto

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in tema di notifiche e modalità di conoscenza degli atti processuali; la Corte ha dato prevalenza alle risultanze documentali che attestavano le notifiche al domicilio eletto

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di cui era accusato il ricorrente; la sentenza di primo grado del Tribunale di Gorizia aveva assolto dal reato di cui all'art. 648, mentre la Corte d'appello successivamente aveva disposto condanna (situazione che ha rilevanza nella valutazione dell'interesse all'impugnazione)

  • art. 337 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'altro capo di imputazione (tra i reati trattati nel procedimento); dal fascicolo risultò l'estinzione per prescrizione di tale fattispecie in primo grado

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata (euro 3.000) a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia produce, salvo prova contraria, efficacia ai fini della notificazione: le notifiche effettuate regolarmente al domicilio eletto sono idonee a fare presumere la conoscenza degli atti da parte dell'imputato
  • La rinuncia successiva del difensore domiciliare non neutralizza automaticamente le notifiche già effettuate né, di per sé, prova l'incolpevole ignoranza del processo da parte dell'imputato
  • Per ottenere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. è necessario provare l'incolpevole ignoranza del termine o una causa di forza maggiore/fortuito che abbia reso impossibile l'esercizio del diritto: semplici affermazioni non documentate non sono sufficienti
  • Non si può chiedere rimessione in termini con riferimento a una sentenza di assoluzione quando non sussiste un interesse concreto all'impugnazione (nessun effetto favorevole deriverebbe dall'impugnazione di una sentenza assolutoria)
  • La diligenza minima richiesta all'imputato include l'attenzione alle comunicazioni tramite il domicilio eletto: la periodicità della verifica con il professionista ha limiti, ma l'assenza di controlli prolungata e non giustificata può rendere inefficace la richiesta di rimessione
  • In caso di contestazione sulla conoscenza degli atti è fondamentale produrre prove documentali (attestazioni, comunicazioni, ricevute di mancata notifica, dichiarazioni formali del difensore) che dimostrino l'impossibilità di conoscere il processo per cause non imputabili all'interessato

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