Cassazione Penale, Ordinanza n. 01140/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Con l'unico motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale, lamentando in sostanza che la pena sarebbe stata determinata senza attestazione nel minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non quando sia arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica; nel caso concreto, il modesto scostamento dal minimo era giustificato dall'elevato tasso alcolemico e dai precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
art. 186 C.d.S.
Norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza, richiamata solo indirettamente dal fatto che la condanna riguardava tale illecito.
art. 620 c.p.p.
Base decisoria tipica dell'ordinanza di legittimità, ma nel testo non è espressamente richiamato; la decisione si limita a dichiarare l'inammissibilità del ricorso e a disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando non presenti profili di arbitrarietà o manifesta illogicità.
- Un motivo di ricorso che contesti soltanto il mancato collocamento della pena nel minimo edittale, senza evidenziare un vizio motivazionale specifico o un errore di diritto, è inammissibile.
- La giustificazione del trattamento sanzionatorio può desumersi da elementi come l'intensità del fatto e i precedenti dell'imputato, purché il giudice dia conto in modo non manifestamente illogico dello scostamento dal minimo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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