Cassazione Penale, Sentenza n. 49709/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva: (1) violazione della legge penale e vizi di motivazione per contraddittorietà e illogicità, ritenendo che la Corte di merito avesse errato nel non riconoscere un rapporto obbligatorio tra la persona offesa e il "Cimma" (soggetto per conto del quale Chianese agiva in riscossione); (2) travisamento della prova dichiarativa e errata qualificazione della condotta come minatoria, sostenendo che Chianese si era limitato a pretendere in forma non minacciosa l'adempimento di un credito vantato dal Cimma; (3) violazione della legge penale e vizio di motivazione per aver escluso la qualificazione del fatto come riscossione per conto altrui (c.d. ragion fatta), posto che l'agente avrebbe agito senza tornaconto personale per l'adempimento dell'obbligazione del Cimma.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile in sede di cassazione una rivalutazione del merito probatorio rispetto alla credibilità della prova dichiarativa e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio tra la persona offesa e il Cimma per incoerenza delle dichiarazioni. Ha inoltre condiviso la valutazione dei toni iracondi e delle modalità insistenti usate da Chianese, nonché il fatto che le somme venivano consegnate alle sue mani, elementi che qualificano la condotta come estorsiva e non come mera riscossione per conto altrui. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Massime di cassazione (giurisprudenza): Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv. 252178
Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178
Principio secondo cui il sindacato della Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del peso della prova e nell'attribuzione di significato ai dati dimostrativi; non è possibile in sede di legittimità una nuova lettura dei medesimi elementi probatori.
Massime di cassazione (Sez. U.) n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Criterio sull'illogicità della motivazione: il vizio deve essere di macroscopica evidenza (ictu oculi) per giustificare intervento in sede di legittimità; minime incongruenze o diverse letture preferibili non giustificano la cassazione.
Massime di cassazione (Sez. U.) n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074
Ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulle deduzioni difensive non espressamente confutate purché la decisione contenga ragioni logiche e adeguate del convincimento.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riconsidera in fatto la valutazione della credibilità delle prove dichiarative: chi impugna deve far emergere un vizio di motivazione macroscopico per ottenere successo.
- Per distinguere tra una riscossione lecita per conto terzi e un reato estorsivo, i giudici guardano non solo all'esistenza formale di un rapporto di credito, ma anche alle modalità della richiesta (toni, insistenza, pressione) e al concreto ricevimento delle somme (se consegnate all'agente e non al presunto creditore ciò può indicare un'attività estorsiva).
- Le affermazioni contraddittorie o incoerenti della persona offesa o dei dichiaranti possono rendere inattendibile la prova della legittimità del credito; la semplice dichiarazione non risolutiva non obbliga la Corte a riformulare la qualificazione del fatto.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è necessario produrre elementi di prova oggettivi (documentazione del rapporto obbligatorio, pagamenti documentati al creditore, testimoni credibili indipendenti) e dimostrare l'assenza di condotte intimidatorie o di vantaggio personale dell'agente.
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