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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18711/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. I fatti contestati riguardavano il porto di un'arma senza giustificato motivo e la violazione della disciplina sulle armi. Con il primo motivo il difensore ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, sostenendo che la decisione impugnata non avrebbe adeguatamente giustificato la prova dei reati ascritti. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione d'appello, che aveva invece già spiegato l'elemento oggettivo dei reati e l'insussistenza del giustificato motivo del porto dell'arma, oltre a escludere la particolare tenuità del fatto sulla base delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva diffusamente motivato sulla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati e sull'assenza di giustificato motivo del porto dell'arma. Anche il secondo motivo è stato giudicato non fondato, perché la Corte d'Appello aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando le allarmanti modalità del fatto e i numerosi precedenti dell'imputato, elementi incompatibili con la particolare tenuità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    È richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    È richiamato come ulteriore norma incriminatrice relativa al porto dell'arma, confermata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di modalità del fatto allarmanti e di precedenti penali numerosi, indicativi di non occasionalità della capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La deduzione di vizio motivazionale non può risolversi in una critica di merito svincolata dalle argomentazioni decisive del giudice di appello.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando le modalità della condotta denotano significativa allarme offensivo e i precedenti dell'imputato evidenziano una capacità a delinquere non occasionale.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armiPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati stradaliArmiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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