Regolamento (UE) 2016/1105
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1105 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione sulla base della normativa OCM e delle modalità applicative del settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono fissati nell’allegato per ciascun codice NC e, ove previsto, per specifiche origini di paesi terzi. L’atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato, per le specifiche voci di nomenclatura combinata e per le origini dei paesi terzi ivi indicate. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE per il settore ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1105 della Commissione fissa, per una determinata giornata, i valori forfettari all’importazione necessari alla determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L’atto si colloca nel quadro della normativa sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e delle regole applicative del settore ortofrutticolo fresco e trasformato, richiamando in particolare l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione precisa che i valori forfettari sono fissati secondo i criteri derivanti dagli esiti dell’Uruguay Round e applicati ai prodotti e ai periodi elencati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il meccanismo è di tipo giornaliero: il valore forfettario all’importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, per cui il presente atto recepisce il dato applicabile alla data di adozione.
Ambito materiale e prodotti interessati
L’allegato contiene i valori in EUR/100 kg per una serie di codici della nomenclatura combinata relativi a ortofrutticoli. Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05.
Origini dei prodotti e valori indicati
Per ciascun codice sono riportati i valori forfettari associati a specifiche origini dei paesi terzi, identificate tramite codici paese come MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ e US. In diversi casi è indicato anche il codice "ZZ", che corrisponde a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di fissazione
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all’importazione sono determinati secondo i criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione dei risultati dell’Uruguay Round.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. L’allegato indica i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per i paesi terzi o, in alternativa, per il codice "ZZ" relativo alle "altre origini".
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Origini e prodotti interessati
L’allegato riguarda specifiche voci di ortofrutticoli freschi, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05. Per ciascun codice sono indicati i valori applicabili a determinate origini, ad esempio MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ, US, e il codice ZZ per altre origini.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1611
- Regolamento · 6 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1093
- Regolamento · 6 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1094
- Regolamento · 6 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1095
- Regolamento · 6 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1096
- Regolamento · 6 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1097
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →