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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1611

Regolamento delegato (UE) 2016/1611 della Commissione, del 7 luglio 2016, concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri

Normativa europea32016R1611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna la tabella delle indennità di missione dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea negli Stati membri. La revisione si fonda sulla relazione Eurostat sull’andamento dei prezzi di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione e comporta l’adeguamento delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese di hotel. Il testo sostituisce integralmente la tabella precedente e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Riesame e aggiornamento della tabella delle indennità di missione e dei massimali per le spese di albergo dei funzionari e altri agenti dell’Unione europea negli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione europea, per il rimborso delle spese di missione effettuate negli Stati membri. Incide esclusivamente sulla tabella degli importi previsti dall’allegato VII dello statuto, articolo 13, paragrafo 2, lettera a). È rilevante per le missioni svolte nei singoli Stati membri elencati nella tabella, incluso il nuovo trattamento delle missioni in Croazia dopo la sua adesione all’Unione il 1° luglio 2013. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2016/1611 della Commissione: riesame della tabella delle indennità di missione

Il regolamento aggiorna gli importi delle indennità di missione dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea negli Stati membri. La revisione è adottata alla luce della relazione Eurostat sull’evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione, nel quadro dell’articolo 13 dell’allegato VII dello statuto dei funzionari.

Finalità e base normativa

La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, stabiliti dal regolamento n. 259/68. La base giuridica specifica è costituita dall’articolo 112, paragrafo 2, dello statuto e dall’articolo 13 dell’allegato VII.

I considerando evidenziano che:

  • Eurostat ha presentato una relazione sull’evoluzione dei prezzi di hotel, ristoranti e servizi di ristorazione;
  • tale evoluzione giustifica il riesame delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese alberghiere;
  • il riesame implica valutazioni socio-economiche complesse, nelle quali il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità;
  • la riforma dello statuto ha richiamato l’esigenza di miglioramento dell’efficienza e di adattamento al contesto socio-economico europeo in evoluzione.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i rimborsi per missioni effettuate da funzionari e altri agenti dell’Unione europea negli Stati membri. L’intervento normativo è circoscritto alla tabella degli importi applicabili alle missioni, ossia al massimale per le spese di alloggio e all’indennità giornaliera di missione.

Il testo si applica a tutte le destinazioni elencate nella tabella sostitutiva e precisa, con riferimento alla Croazia, che le missioni in tale Stato membro rientrano nel regime dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato VII, in considerazione dell’adesione all’Unione dal 1° luglio 2013.

Contenuto dell’aggiornamento tabellare

L’articolo 1 sostituisce integralmente la tabella delle indennità di missione. Per ciascuno Stato membro sono indicati due valori:

  • il massimale rimborsabile per le spese di alloggio (albergo);
  • l’indennità giornaliera di missione.

La tabella fissa, tra gli altri, i seguenti importi:

  • Italia: massimale hotel 148; indennità giornaliera 98;
  • Francia: 180 e 102;
  • Germania: 128 e 97;
  • Spagna: 128 e 88;
  • Belgio: 148 e 102;
  • Croazia: 110 e 75;
  • Regno Unito: 209 e 125.

Il regolamento contiene l’elenco completo degli Stati membri con i rispettivi importi, che sostituiscono quelli precedentemente applicabili.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e vincola integralmente i destinatari secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Rilievi pratici per gli operatori

Per i professionisti che assistono amministrazioni, enti o soggetti coinvolti nella gestione del personale UE, il regolamento comporta l’aggiornamento automatico dei rimborsi missione applicabili negli Stati membri. L’effetto principale è contabile e organizzativo: occorre utilizzare la nuova tabella per la liquidazione delle spese di alloggio e delle indennità giornaliere, secondo la destinazione della missione.

Disposizioni principali

Riesame degli importi delle missioni

Sulla base della relazione Eurostat prevista dall’articolo 13, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto, la Commissione procede al riesame delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese di albergo, per tener conto dell’evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.

Sostituzione della tabella delle indennità di missione

L’articolo 1 sostituisce la tabella di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato VII dello statuto con nuovi importi per ciascuna destinazione negli Stati membri. Sono fissati, per ogni Paese, il massimale per le spese di alloggio (albergo) e l’indennità giornaliera di missione.

Trattamento delle missioni in Croazia

Il considerando relativo all’adesione della Repubblica di Croazia precisa che, a seguito dell’ingresso nell’Unione il 1° luglio 2013, il rimborso delle spese di missione in tale Stato membro è soggetto alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato VII dello statuto e quindi alla tabella aggiornata.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uespese di missionediritto del personale dell'uerimborso speseamministrazione pubblica ue

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