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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1012/2024 della Corte di Appello di Milano sezione lavoro del 09.01.2025

Giustizia amministrativa202502277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività non godute e le relative spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1012/2024 della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 10 gennaio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere l'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività non godute, pari a 6,16 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 e a 9,33 giorni per l'anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi legali, nonché le spese di lite, con distrazione in favore del difensore. L'azione di ottemperanza è stata proposta limitatamente ai benefici economici spettanti al ricorrente, con esclusione delle spese di lite distratte al difensore. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, senza che il Ministero avesse effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La documentazione e le dichiarazioni della parte hanno dimostrato l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero non ha contestato né l'an né il quantum del credito. Il giudice ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e lo ha condannato ad adottare i provvedimenti necessari alla liquidazione e al pagamento dei benefici riconosciuti dal titolo, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura del ricorrente. Il commissario dovrà poi trasmettere alla Sezione una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo, fissare un termine per l'adempimento e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute in base a un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione può essere richiesto in via esecutiva o mediante ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 93 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario aveva disposto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore; tali spese sono state escluse dall'oggetto dell'ottemperanza proposta dal ricorrente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'adempimento spontaneo dell'amministrazione.
  • In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla prova dell'assenza di pagamenti, consente al giudice di dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il titolo e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia, anche con facoltà di delega e obbligo di rendicontazione al giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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