Cassazione Civile, Ordinanza n. 21748/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un perito assicurativo volta a ottenere il pagamento di compensi maturati per molteplici incarichi di stima relativi a distinti sinistri. Il giudice d'appello ha ritenuto che le varie azioni promosse dal professionista integrassero un abusivo frazionamento del credito, poiché gli incarichi, pur formalmente distinti, sarebbero stati riconducibili a un unico rapporto contrattuale di durata con la compagnia e a un medesimo ambito oggettivo di accertamento. Il ricorrente ha proposto sei motivi: ha censurato la mancata riunione dei giudizi, deducendo violazione dell'art. 274 c.p.c.; ha lamentato la violazione dei principi di buona fede, correttezza e giusto processo, nonché l'erronea applicazione dei principi delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito; ha invocato la disciplina sopravvenuta sui compensi professionali proporzionati alla quantità e qualità del lavoro; ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo circa l'asserita pattuizione di un compenso fisso di 40 euro per incarico e ha richiamato anche la produzione di un documento nuovo in cassazione. La società resistente ha contrastato il ricorso, sostenendo l'inammissibilità e la correttezza della declaratoria di abusivo frazionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo, privo di interesse e comunque investente una valutazione rimessa al giudice sulla riunione dei procedimenti. Ha giudicato inammissibili anche i motivi centrali sul frazionamento del credito, osservando che la doglianza non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata e sulla riconducibilità dei crediti a un medesimo rapporto di durata e a un medesimo ambito oggettivo di giudicato. I motivi fondati sulla normativa sopravvenuta e sull'omesso esame del fatto decisivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché non attaccavano la ragione decisiva della sentenza; il documento nuovo è stato reputato non ammissibile in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e, in applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativa in favore della resistente, ritenendo la condotta processuale connotata da colpa grave e abuso del processo. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
La riunione dei processi pendenti tra le stesse parti è rimessa alla valutazione del giudice e non è sindacabile in cassazione, oltre a poter risultare inammissibile se la doglianza è nuova o priva di interesse.
art. 1175 c.c.
È richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione di abusivo frazionamento; la Corte non ne riconosce violazione decisiva perché il motivo non incide sulla ratio della decisione.
art. 1375 c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione al frazionamento del credito; la Corte ritiene la censura inidonea a colpire la base decisoria della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
È invocato dal ricorrente in collegamento con il giusto processo e il frazionamento delle pretese, ma la Corte ritiene la censura inammissibile per difetto di specificità e per mancato attacco della ratio decidendi.
art. 183 c.p.c.
Nel richiamare il principio delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito, la Corte ricorda che il giudice, se intende rilevare d'ufficio la questione, deve indicarla alle parti ai sensi di questa norma.
art. 101, comma 2, c.p.c.
È richiamato come garanzia del contraddittorio quando il giudice rilevi d'ufficio la questione dell'abusivo frazionamento del credito.
art. 2943, ultimo comma, c.c.
La Corte osserva che il rischio di prescrizione allegato dal ricorrente era generico e che, in ogni caso, sarebbe bastato un atto di costituzione in mora per interrompere la prescrizione.
art. 372 c.p.c.
È richiamato per affermare l'inammissibilità del documento prodotto solo in cassazione, non rientrando il caso nelle ipotesi tassative di produzione documentale.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte ribadisce che il filtro di inammissibilità va applicato motivo per motivo e conduce a declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone contro un orientamento di legittimità consolidato.
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
La Corte condivide la valutazione di abuso del processo e applica la condanna equitativa per responsabilità aggravata nei confronti del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 19-quaterdecies, l. n. 172 del 2017
È invocato dal ricorrente in tema di compensi professionali proporzionati, ma la Corte ritiene la censura inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi del frazionamento abusivo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono dichiarate inammissibili per difetto di attacco alla decisione impugnata.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte lo dichiara inammissibile perché non investe la ratio decidendi.
art. 388 c.p.c.
È richiamato nel passaggio relativo alla competenza del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata a valutare la revoca del patrocinio a spese dello Stato dopo la cassazione.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ricorda che il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato deve verificare se sussistano i presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Le domande di pagamento relative a più incarichi eseguiti nell'ambito di un rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se le singole pretese non siano riconducibili al medesimo ambito oggettivo di giudicato o, se lo sono, se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
- Quando il giudice ritenga abusivo il frazionamento del credito, la parte che impugna deve colpire la ratio decidendi centrata sulla mancanza di un interesse apprezzabile alla frammentazione, non limitarsi a contestazioni generiche o marginali.
- La doglianza sulla mancata riunione di cause identiche o connesse è inammissibile se è nuova, se il ricorrente non indica un concreto pregiudizio o se pretende di sindacare una valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice.
- Il richiamo a documenti nuovi o a fatti non specificamente e tempestivamente allegati non è idoneo a superare una declaratoria di inammissibilità quando non incide sulla motivazione decisiva della sentenza impugnata.
- L'allegazione generica del rischio di prescrizione non basta a giustificare il frazionamento del credito, specie se l'interruzione della prescrizione poteva essere assicurata con un atto di costituzione in mora.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, non si confrontano con l'effettiva base logico-giuridica della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →