Sentenza n. 3654/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare comunale di approvazione di un progetto di disassemblaggio e recupero di rifiuti ingombranti, con contestuale adozione di variante urbanistica e mutamento della destinazione d’uso, nonché delibera di giunta di riapprovazione del progetto di fattibilità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera consiliare del Comune di Massa Lubrense del 30 settembre 2022, n. 44, e la precedente delibera di giunta del 6 maggio 2021, n. 49, contestando il progetto relativo al disassemblaggio e recupero dei rifiuti ingombranti, la variante urbanistica adottata ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 327/2001 e il contestuale mutamento della destinazione d’uso prevista dal PUT. La posizione sostanziale fatta valere consisteva nel diritto alla retrocessione totale dell’area, già ceduta volontariamente al Comune nell’ambito di un procedimento espropriativo. La Città Metropolitana di Napoli ha dedotto che il Comune non aveva ancora trasmesso la variante alla competente Direzione per la dichiarazione di coerenza prevista dall’art. 3 del regolamento regionale n. 5/2011; non era quindi stato avviato il relativo procedimento e non poteva essersi formato alcun silenzio-assenso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che gli atti impugnati non fossero ancora lesivi della posizione giuridica della ricorrente. La lesione connessa alla pretesa retrocessione totale può sorgere soltanto dopo che all’area sia stata definitivamente impressa una nuova destinazione pubblica. La mera adozione della variante non è sufficiente: occorre la sua approvazione, preceduta dagli adempimenti previsti dall’art. 3, commi 4 e seguenti, del regolamento regionale n. 5/2011, tra cui la dichiarazione di coerenza dell’amministrazione competente, l’acquisizione dei pareri obbligatori e l’approvazione consiliare. Poiché la procedura non era ancora giunta a tale fase e la Città Metropolitana non aveva neppure ricevuto la richiesta di dichiarazione di coerenza, mancava un’attuale lesione dell’interesse azionato. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 327/2001
La variante urbanistica connessa alla realizzazione dell’opera espropriativa deve completare il procedimento previsto dalla disciplina urbanistica prima di produrre gli effetti lesivi rilevanti ai fini della tutela della retrocessione.
art. 3, commi 4-7, regolamento regionale Campania n. 5/2011
Il piano integrato con le osservazioni e il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri e, per il PUC e le relative varianti, l’amministrazione provinciale dichiara la coerenza entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo; il piano adottato è poi trasmesso al consiglio comunale per l’approvazione; il piano è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
La sola adozione della variante non determina ancora l’effettiva nuova destinazione urbanistica dell’area; la lesività si collega alla conclusione del procedimento di approvazione e alla successiva pubblicazione che rende efficace il piano.
art. 3, comma 4, regolamento regionale Campania n. 5/2011
La dichiarazione di coerenza dell’amministrazione provinciale presuppone la trasmissione del piano completo da parte del Comune; in assenza di tale trasmissione non si avvia il procedimento e non può formarsi il silenzio-assenso.
Massime di principio
- La mera adozione di una variante urbanistica non è di per sé sufficiente a rendere attuale la lesione derivante dalla nuova destinazione dell’area, quando la disciplina applicabile richiede ulteriori fasi di approvazione, acquisizione di pareri, dichiarazione di coerenza e pubblicazione per l’efficacia del piano.
- La lesione dell’interesse alla retrocessione totale di un’area già ceduta nell’ambito di un procedimento espropriativo può sorgere solo con l’effettivo perfezionamento della nuova destinazione pubblica, non con il solo atto comunale di adozione della variante.
- Il silenzio-assenso relativo alla dichiarazione di coerenza di una variante urbanistica non può formarsi se l’amministrazione procedente non ha previamente trasmesso all’amministrazione competente il piano completo degli elaborati, dando così avvio al relativo procedimento.
- È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto contro un atto urbanistico ancora in itinere, privo di autonoma e attuale capacità lesiva della posizione giuridica dedotta in giudizio.
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