Sentenza n. 4831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00960/2025, resa tra le parti, l'annullamento - del provvedimento prot. 67765 del 4 luglio 2024 con cui il Comune di Caserta ha disposto la sospensione di tutte le autorizzazioni da rilasciare e/o rilasciate in favore di Open Fiber per la realizzazione di interventi di manomissione del suolo pubblico comunale; - della successiva nota prot. 83141 del 23 agosto 2024 con cui il medesimo Comune, al fine di agevolare le procedure di revoca della sospensione in atto, richiede la prestazione di polizza fideiussoria sul corretto ripristino stradale di importo pari a € 100.000,00 ai sensi del “Disciplinare relativo alla manomissione del suolo e del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico”; - del sopra richiamato “Disciplinare relativo alla manomissione del suolo e del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico” limitatamente alla parte in cui, all’art. 8 punto 2) – e non già all’art. 6 come riportato nella nota comunale, impone anche in capo al titolare dell’autorizzazione il versamento di un deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria; nonché l’accertamento del perfezionamento del silenzio assenso - rispetto all’istanza di autorizzazione trasmessa da Open Fiber S.p.A. in data 01 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 49, comma 7 del D. Lgs. n. 259/2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 960/2025, nella parte concernente il rigetto dell'impugnazione della richiesta di polizza fideiussoria e del regolamento comunale, nonché l'inammissibilità della domanda di accertamento del silenzio assenso; in via originaria, sospensione delle autorizzazioni per interventi di manomissione del suolo pubblico, richiesta di polizza fideiussoria di € 100.000 e previsione regolamentare del deposito cauzionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
Open Fiber ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso contro il provvedimento comunale di sospensione delle autorizzazioni, ma aveva respinto l'impugnazione della successiva nota con cui il Comune richiedeva una polizza fideiussoria di € 100.000 per il ripristino stradale e della disposizione del disciplinare comunale che imponeva al titolare dell'autorizzazione un deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria. L'appellante ha dedotto error in procedendo e in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 1, comma 2, l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà. Ha inoltre censurato la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione del 1° gennaio 2024, deducendo violazione dell'art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 2, comma 8-bis, e 20 l. n. 241/1990.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto l'impugnazione della nota comunale e della disposizione regolamentare sul deposito cauzionale. Ha affermato che l'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, anche alla luce dell'interpretazione autentica richiamata dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016, consente di imporre agli operatori di reti di comunicazione elettronica soltanto le prestazioni, tasse o canoni espressamente previsti dalla disciplina e vieta ogni altro onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, indipendentemente dalla sua natura pubblicistica o privatistica e dal titolo dell'imposizione. Tale divieto comprende anche la fideiussione o il deposito cauzionale richiesto in via preventiva per garantire il ripristino della sede stradale, poiché costituisce un costo aggiuntivo. Gli obblighi di tenere indenne l'amministrazione e di ripristinare a regola d'arte le aree pubbliche, previsti dall'art. 54, comma 6, sorgono successivamente all'esecuzione dell'intervento e non legittimano l'imposizione di garanzie ex ante. Sono state quindi annullate la nota prot. 83141 del 23 agosto 2024 e la previsione del disciplinare comunale nella parte relativa alla fideiussione. È stata invece confermata la statuizione sulla domanda di accertamento del silenzio assenso: il titolo autorizzatorio era stato rilasciato il 19 aprile 2024 e, non essendo stato impugnato, si era consolidato; inoltre, dopo l'annullamento degli oneri contestati, non residuava un interesse concreto e attuale a ottenere una diversa fonte autorizzatoria. Le spese del doppio grado sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003
resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto
La disposizione vieta agli operatori di reti di comunicazione elettronica ogni onere finanziario ulteriore rispetto alle prestazioni, tasse e canoni espressamente previsti dalla disciplina di settore, compresi fideiussioni e depositi cauzionali richiesti a garanzia del ripristino stradale.
art. 54, comma 2, d.lgs. n. 259/2003
Individua le prestazioni, tasse o canoni che possono essere richiesti agli operatori; non consente l'introduzione di oneri finanziari ulteriori.
art. 54, comma 6, d.lgs. n. 259/2003
Prevede l'obbligo dell'operatore di tenere indenne l'amministrazione dalle spese di sistemazione delle aree pubbliche e di ripristinarle a regola d'arte; si tratta di un'obbligazione ex lege successiva all'esecuzione dell'intervento, che non giustifica garanzie preventive.
art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016
È richiamato quale disposizione di interpretazione autentica dell'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, confermando l'ampiezza del divieto di oneri aggiuntivi.
art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003
È la disposizione invocata per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza autorizzatoria; la relativa domanda non è stata accolta perché il titolo era stato comunque rilasciato e si era consolidato.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
Richiamato dall'appellante a sostegno della domanda relativa al silenzio assenso, senza che il giudice ne abbia fornito una distinta interpretazione decisiva.
art. 20 l. n. 241/1990
Richiamato dall'appellante in relazione alla formazione del silenzio assenso; la domanda è stata comunque respinta per carenza di interesse concreto e attuale.
art. 97 Cost.
Le esigenze di tutela del patrimonio pubblico riconducibili al buon andamento non giustificano oneri ulteriori, poiché la disciplina di settore già prevede obblighi di indennizzo e ripristino.
art. 81 Cost.
Le esigenze di tutela finanziaria pubblica non consentono di derogare al divieto settoriale di imporre garanzie e costi aggiuntivi agli operatori.
Massime di principio
- L'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 esclude, per gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, qualsiasi onere finanziario, reale o contributo ulteriore rispetto alle prestazioni, tasse e canoni espressamente previsti dalla norma, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dell'onere e dal titolo giuridico utilizzato per imporlo.
- Il divieto di oneri aggiuntivi previsto dalla disciplina sulle reti di comunicazione elettronica comprende anche l'obbligo di prestare una fideiussione bancaria o un deposito cauzionale destinato a garantire il ripristino del suolo pubblico, poiché tale garanzia costituisce comunque un costo aggiuntivo a carico dell'operatore.
- L'obbligo legale dell'operatore di tenere indenne l'amministrazione dalle spese di sistemazione delle aree pubbliche e di ripristinarle a regola d'arte sorge in un momento successivo all'esecuzione dell'intervento e non legittima l'imposizione preventiva di garanzie finanziarie.
- La domanda di accertamento del silenzio assenso è priva di interesse concreto e attuale quando il titolo autorizzatorio sia stato successivamente rilasciato e si sia consolidato per mancata impugnazione, soprattutto se l'accoglimento della domanda non apporterebbe un'utilità ulteriore al ricorrente.
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