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Sentenza

Sentenza n. 13463/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa alle prove del semestre filtro del 20 novembre e 10 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata il 27 gennaio 2026 e la conseguente esibizione della documentazione. L’istanza comprendeva numerosi atti relativi, tra l’altro, alle misure di sicurezza, ai verbali delle prove e delle commissioni, alle modalità di correzione, ai criteri valutativi delle domande a completamento, alla gestione dei plichi e dei moduli di risposta, ai risultati e alle modifiche dei punteggi, alla predisposizione delle prove, ai Syllabus, al funzionamento del software di lettura ottica e alle comunicazioni tra Ministero, Università e Cineca. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha riscontrato l’istanza contestando, per alcune richieste, la genericità, l’appartenenza della documentazione alla competenza dell’Università e l’operatività di cause di esclusione dal diritto di accesso. L’Università ha parzialmente prodotto la documentazione, indicando per altri atti la pertinenza ministeriale o la loro inesistenza. Il ricorrente non ha impugnato tali riscontri con motivi aggiunti, limitandosi a lamentarne il carattere non satisfattivo e a ribadire l’interesse all’accesso. Il Cineca, invece, è rimasto totalmente inerte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile nei confronti del Ministero e dell’Università, poiché, dopo l’instaurazione del giudizio contro il silenzio-diniego, tali amministrazioni avevano adottato provvedimenti espressi sull’istanza. Tali provvedimenti costituivano l’espressione della funzione amministrativa e, ove contestati, avrebbero dovuto essere impugnati con motivi aggiunti; la mancata impugnazione ha impedito al giudice di esaminare la pretesa ostensiva nei confronti dei nuovi riscontri. Il Collegio ha precisato che, anche se il giudizio sull’accesso è un giudizio sul rapporto e non ha natura propriamente impugnatoria, esso segue comunque lo schema impugnatorio quanto all’onere di specificità dei motivi. In particolare, il richiedente deve contestare analiticamente tutte le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego o dell’ostensione parziale. Nei confronti del Cineca, rimasto inerte, il ricorso è stato accolto. Il Cineca è stato ordinato a consegnare i verbali e i documenti richiesti, ove esistenti; qualora i documenti o verbali non esistano, deve rilasciare una formale dichiarazione di inesistenza; qualora non siano stati formati o non siano detenuti dall’ente, deve dichiararlo formalmente. Le spese sono state poste in solido a carico delle amministrazioni intimate, in quanto il giudizio è stato originato dalla loro inerzia, e liquidate in euro 500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale fonda la pretesa conoscitiva azionata dal ricorrente e impone all’amministrazione di provvedere sull’istanza.

  • art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.

    L’onere di specificità dei motivi opera anche nel giudizio in materia di accesso, sicché il richiedente deve contestare analiticamente tutte le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego o dell’ostensione parziale.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, quando sussista il diritto di accesso, di ordinare l’esibizione dei documenti; l’ordine può essere impartito nei confronti dell’amministrazione rimasta inerte.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, il sopravvenire, durante il processo instaurato contro il silenzio-diniego, di un provvedimento espresso sull’istanza determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo nei confronti dell’amministrazione che lo ha adottato; l’eventuale contestazione della mancata o parziale ostensione deve essere proposta mediante motivi aggiunti.
  • Il richiedente che intenda ottenere l’ordine giudiziale di esibizione deve impugnare specificamente tutte le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego o dell’ostensione parziale; non è sufficiente dedurre genericamente il carattere non satisfattivo del riscontro e ribadire l’interesse all’accesso.
  • L’adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso sull’istanza di accesso non costituisce una mera argomentazione difensiva né un’integrazione postuma della motivazione, ma esercizio della funzione amministrativa, che deve essere autonomamente contestato ove il richiedente ne abbia interesse.
  • L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accesso può giustificare l’ordine di ostensione; tuttavia, quando i documenti richiesti non esistano oppure non siano stati formati o detenuti dall’amministrazione, questa può adempiere rendendo una formale dichiarazione rispettivamente di inesistenza o di non formazione e detenzione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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