Sentenza n. 6914/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare: - del decreto prot. m_it.Dcrisum.RegistroDecreti.R.0003560 del 26 settembre 2025 notificato via pec pari in data, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva, indetta con decreto dipartimentale del 12 giugno 2024 n. 239, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; - di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi presupposti, istruttori, interni, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi espressamente incluso il verbale n. 5 del 19 settembre 2025, con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per non idoneità fisica derivante da ipoacusia neurosensoriale dell'orecchio sinistro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco, nonché il verbale della Commissione medica che aveva accertato la non idoneità per il superamento della soglia audiometrica prevista dalla normativa concorsuale. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., del decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera f), dell'art. 11 del bando e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, oltre all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. Ha sostenuto l'erroneità del giudizio di non idoneità, producendo documentazione medica e chiedendo una verificazione. Il TAR ha disposto la verificazione, all'esito della quale sono state rilevate, nell'orecchio sinistro, soglie audiometriche di 40, 70 e 70 decibel alle frequenze di 4000, 6000 e 8000 Hz, ritenute non conformi agli standard applicabili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. La verificazione ha confermato la sussistenza della causa di non idoneità già accertata dalla Commissione medica, rilevando una ipoacusia neurosensoriale sinistra incompatibile con gli standard previsti dalla normativa di riferimento. Il ricorrente non ha contestato specificamente la relazione del verificatore né ha introdotto elementi idonei a metterne in dubbio gli esiti. Pertanto, il giudice ha ritenuto che il provvedimento di esclusione fosse immune dai vizi dedotti. Le spese processuali sono state compensate, mentre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
d.m. Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera f)
Individua lo standard audiometrico rilevante ai fini dell'idoneità al concorso; la verificazione ha confermato che le soglie riscontrate nel ricorrente non erano conformi.
art. 11 del bando di concorso
Richiamato quale disciplina della procedura concorsuale e dei requisiti di idoneità, la cui applicazione è stata ritenuta corretta alla luce degli accertamenti sanitari.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; il giudice ha escluso la sussistenza dei relativi vizi sulla base della conferma tecnica della non idoneità.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati relativi alla salute, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una causa di non idoneità fisica accertata in una procedura concorsuale viene confermata da una verificazione giudiziale mediante ulteriori esami, il provvedimento di esclusione è legittimo se il ricorrente non contesta specificamente gli esiti della verificazione né offre elementi tecnici idonei a metterli in dubbio.
- La verificazione può confermare il giudizio tecnico-sanitario espresso dalla Commissione medica concorsuale e fornire al giudice un fondamento sufficiente per escludere i dedotti vizi di travisamento, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.
- La mancata contestazione specifica della relazione di verificazione e dei suoi risultati impedisce di porre efficacemente in discussione l'accertamento tecnico posto a fondamento della decisione.
- In una controversia relativa all'idoneità fisica per l'accesso a un impiego pubblico, l'accertamento di valori audiometrici non conformi agli standard normativi applicabili giustifica l'esclusione dalla procedura concorsuale.
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