Ordinanza n. 1830/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - degli atti relativi all’esclusione disposta da “Trenitalia S.p.A.” dalla gara per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all’interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. suddivisi in n. 3 lotti territoriali - LOTTO 2 Centro Italia - CIG: B41DBC2E61 nella parte in cui con gli stessi è stata disposta l’esclusione del raggruppamento qui rappresentato ed in particolare: - delibera di esclusione dell’Operatore economico n. 19/2026 del 29/01/2026 comunicata in pari data e della relativa comunicazione, ivi compresa la “contestuale comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione”; - nota di Trenitalia prot. TRNIT/DACQ.ACI/P/2025/48563 del 17/12/2025 di richiesta chiarimenti e documenti; - nota di Trenitalia Prot. nr. TRNIT-DACQ.ACI\P\2026\0006920 del 19/02/2026 recante il rigetto dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela; - nota di Trenitalia avente a oggetto “escussione fideiussione per garanzia provvisoria” trasmessa con pec del 20/02/2026; - ogni verbale o atto, anche istruttorio, relativo alla verifica della sussistenza dell’invocata causa di esclusione, ancorché non conosciuto nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata; - i verbali di gara, ancorché non conosciuti perché non pubblicati né resi ostensibili nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata; - l’aggiudicazione ove medio tempore intervenuta; - ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dalla Stazione Appaltante in dipendenza od in relazione ai provvedimenti sopra indicati, ove lesivi, allo stato non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; - ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente; nonché, per quanto di necessità, in quanto lesivi: - bando e disciplinare, per quanto di ragione, ove da intendersi nel senso fatto proprio da Trenitalia S.p.A. e/o interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso; per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nelle more, in relazione al quale la ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., formula espressamente domanda di subentro; e per la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto di appalto; ovvero, in subordine, all’integrale risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, perdita di chance, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica; con istanza istruttoria per l’ostensione degli atti di gara richiesti e in particolare tutti i verbali delle operazioni della Commissione di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del costituendo RTI dal lotto 2 di una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro di servizi di ingegneria, escussione della garanzia provvisoria e ulteriori atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato l’esclusione del costituendo RTI dal lotto 2 della procedura indetta da Trenitalia S.p.A. per servizi di ingegneria concernenti verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione esecutiva di interventi di adeguamento, unitamente all’escussione della garanzia provvisoria, al rigetto dell’istanza di riesame e agli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Hanno chiesto cautelarmente la sospensione degli atti, l’ostensione degli atti di gara e, in caso di stipula, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ovvero il risarcimento del danno. Nell’ordinanza cautelare il TAR ha esaminato esclusivamente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, distinguendo tra l’esclusione dalla gara e l’escussione della garanzia provvisoria.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta solo limitatamente all’escussione della garanzia provvisoria. Il TAR ha negato la sospensione dell’esclusione perché la procedura riguarda un accordo quadro, qualificato come contratto normativo o pactum de modo contrahendi, destinato a fissare le condizioni dei successivi contratti esecutivi senza produrre immediatamente effetti reali o obbligatori. Poiché non risultava agli atti che l’accordo quadro fosse già stato stipulato, non è stato ravvisato un pregiudizio attuale, grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’esclusione: mancavano infatti le condizioni perché l’esecuzione della commessa potesse esaurirsi completamente nel breve periodo. È stata invece sospesa l’efficacia del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria, in considerazione dell’entità dell’importo e del pregiudizio patrimoniale derivante dall’incameramento della somma fideiussoria. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 19 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la trattazione della domanda cautelare e per l’adozione della misura di sospensione parziale.
art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 36/2023
accordo quadro: "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste"
La disposizione è utilizzata per qualificare l’accordo quadro come contratto normativo, destinato a disciplinare i successivi contratti esecutivi.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda delle ricorrenti per la richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda delle ricorrenti per la richiesta di subentro e delle conseguenze sulla sorte del contratto.
Massime di principio
- L’accordo quadro ha natura di contratto normativo o pactum de modo contrahendi: stabilisce le condizioni dei successivi contratti esecutivi e, di regola, non produce immediatamente effetti reali o obbligatori assimilabili a quelli derivanti dall’esecuzione di una singola commessa.
- Quando l’accordo quadro non risulta ancora stipulato, l’impugnazione dell’esclusione dalla relativa procedura non determina, di per sé, un pregiudizio attuale, grave e irreparabile, se la natura dell’accordo e la fase della procedura impediscono che la commessa possa essere integralmente eseguita nel breve periodo.
- L’escussione della garanzia provvisoria può integrare un pregiudizio cautelarmente rilevante distinto da quello derivante dall’esclusione, soprattutto quando l’importo della garanzia sia significativo e l’incameramento determini un immediato pregiudizio patrimoniale; in tal caso la sospensione può essere concessa limitatamente all’escussione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 129/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 130/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 659/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 660/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →