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Ordinanza

Ordinanza n. 1830/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - degli atti relativi all’esclusione disposta da “Trenitalia S.p.A.” dalla gara per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all’interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. suddivisi in n. 3 lotti territoriali - LOTTO 2 Centro Italia - CIG: B41DBC2E61 nella parte in cui con gli stessi è stata disposta l’esclusione del raggruppamento qui rappresentato ed in particolare: - delibera di esclusione dell’Operatore economico n. 19/2026 del 29/01/2026 comunicata in pari data e della relativa comunicazione, ivi compresa la “contestuale comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione”; - nota di Trenitalia prot. TRNIT/DACQ.ACI/P/2025/48563 del 17/12/2025 di richiesta chiarimenti e documenti; - nota di Trenitalia Prot. nr. TRNIT-DACQ.ACI\P\2026\0006920 del 19/02/2026 recante il rigetto dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela; - nota di Trenitalia avente a oggetto “escussione fideiussione per garanzia provvisoria” trasmessa con pec del 20/02/2026; - ogni verbale o atto, anche istruttorio, relativo alla verifica della sussistenza dell’invocata causa di esclusione, ancorché non conosciuto nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata; - i verbali di gara, ancorché non conosciuti perché non pubblicati né resi ostensibili nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata; - l’aggiudicazione ove medio tempore intervenuta; - ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dalla Stazione Appaltante in dipendenza od in relazione ai provvedimenti sopra indicati, ove lesivi, allo stato non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; - ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente; nonché, per quanto di necessità, in quanto lesivi: - bando e disciplinare, per quanto di ragione, ove da intendersi nel senso fatto proprio da Trenitalia S.p.A. e/o interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso; per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nelle more, in relazione al quale la ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., formula espressamente domanda di subentro; e per la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto di appalto; ovvero, in subordine, all’integrale risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, perdita di chance, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica; con istanza istruttoria per l’ostensione degli atti di gara richiesti e in particolare tutti i verbali delle operazioni della Commissione di gara.

Giustizia amministrativa202602629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione del costituendo RTI dal lotto 2 di una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro di servizi di ingegneria, escussione della garanzia provvisoria e ulteriori atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato l’esclusione del costituendo RTI dal lotto 2 della procedura indetta da Trenitalia S.p.A. per servizi di ingegneria concernenti verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione esecutiva di interventi di adeguamento, unitamente all’escussione della garanzia provvisoria, al rigetto dell’istanza di riesame e agli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Hanno chiesto cautelarmente la sospensione degli atti, l’ostensione degli atti di gara e, in caso di stipula, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ovvero il risarcimento del danno. Nell’ordinanza cautelare il TAR ha esaminato esclusivamente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, distinguendo tra l’esclusione dalla gara e l’escussione della garanzia provvisoria.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta solo limitatamente all’escussione della garanzia provvisoria. Il TAR ha negato la sospensione dell’esclusione perché la procedura riguarda un accordo quadro, qualificato come contratto normativo o pactum de modo contrahendi, destinato a fissare le condizioni dei successivi contratti esecutivi senza produrre immediatamente effetti reali o obbligatori. Poiché non risultava agli atti che l’accordo quadro fosse già stato stipulato, non è stato ravvisato un pregiudizio attuale, grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’esclusione: mancavano infatti le condizioni perché l’esecuzione della commessa potesse esaurirsi completamente nel breve periodo. È stata invece sospesa l’efficacia del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria, in considerazione dell’entità dell’importo e del pregiudizio patrimoniale derivante dall’incameramento della somma fideiussoria. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 19 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la trattazione della domanda cautelare e per l’adozione della misura di sospensione parziale.

  • art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 36/2023

    accordo quadro: "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste"

    La disposizione è utilizzata per qualificare l’accordo quadro come contratto normativo, destinato a disciplinare i successivi contratti esecutivi.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda delle ricorrenti per la richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda delle ricorrenti per la richiesta di subentro e delle conseguenze sulla sorte del contratto.

Massime di principio

  • L’accordo quadro ha natura di contratto normativo o pactum de modo contrahendi: stabilisce le condizioni dei successivi contratti esecutivi e, di regola, non produce immediatamente effetti reali o obbligatori assimilabili a quelli derivanti dall’esecuzione di una singola commessa.
  • Quando l’accordo quadro non risulta ancora stipulato, l’impugnazione dell’esclusione dalla relativa procedura non determina, di per sé, un pregiudizio attuale, grave e irreparabile, se la natura dell’accordo e la fase della procedura impediscono che la commessa possa essere integralmente eseguita nel breve periodo.
  • L’escussione della garanzia provvisoria può integrare un pregiudizio cautelarmente rilevante distinto da quello derivante dall’esclusione, soprattutto quando l’importo della garanzia sia significativo e l’incameramento determini un immediato pregiudizio patrimoniale; in tal caso la sospensione può essere concessa limitatamente all’escussione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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