Sentenza n. 252/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Oristano n. 64/2024, depositata e resa pubblica il 03.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1020/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 05.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano che riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano n. 64/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 aprile 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a percepire 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di 1.000 euro, oltre interessi legali. Il Ministero non aveva dato esecuzione a tale statuizione, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni per l’adempimento era decorso inutilmente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richieda la verifica dell’assenza di manifeste iniquità o di altre ragioni ostative. Nel caso concreto ha valorizzato la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, meramente incentivante e di importo modesto del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), imporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente applicabile: oltre alla manifesta iniquità, devono essere escluse altre ragioni ostative, valutabili in concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, per l’esecuzione di obblighi pecuniari gravanti sull’amministrazione, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudice ordinario quale base del beneficio economico annuale erogato tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell’avvalimento, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico dello Stato.
- In presenza di una comprovata inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura idonea a garantire l’esecuzione del giudicato e può giustificare, unitamente ad altre circostanze concrete, il rigetto della domanda di penalità di mora.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma non deve essere disposta quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto alla luce dei vincoli organizzativi, tecnici, finanziari e dell’interesse pubblico coinvolto.
- La complessità del procedimento amministrativo, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio possono costituire ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora per l’inadempimento dell’amministrazione.
- In caso di incapienza dei fondi ordinari dell’amministrazione debitrice, l’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere realizzata mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti e all’istituto del pagamento in conto sospeso, ove previsto dalla disciplina applicabile.
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