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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37906/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste (5/11/2024) che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 rideterminando la pena a 1 anno e riconoscendo l'attenuante ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) errata applicazione e motivazione sulla qualificazione e quantificazione dell'attenuante ex art. 13-bis e violazione dell'ordine di calcolo (art. 63 c.p.); (2) vizio di motivazione e errata valutazione dell'elemento soggettivo (dolo specifico) ex art. 2 d.lgs. 74/2000, con contestazione delle prove sull'autorizzazione al subappalto e della lettura delle dichiarazioni testimoniali e documentali; (3) travisamento della prova e errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione alla rilevanza penale delle fatture ai fini delle imposte sui redditi, lamentando che la Corte d'appello aveva esteso la qualificazione da inesistenza soggettiva a inesistenza oggettiva e aveva scelto un orientamento giurisprudenziale non congruo al caso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi come manifestamente infondati, ritenendo inammissibile un nuovo esame del compendio probatorio e confermando la discrezionalità dei giudici di merito nella determinazione della pena e nell'apprezzamento del dolo. Il terzo motivo è stato ritenuto non manifestamente infondato: essendo esistenti orientamenti contrastanti sulla rilevanza, ai fini delle imposte dirette, dell'inesistenza soggettiva delle fatture, la questione ha inciso sul calcolo del termine prescrizionale; il reato, consumato il 29/12/2014 e considerati i periodi di sospensione, è risultato estinto per prescrizione alla data del 28/02/2025. In sostanza la Corte ha escluso la rilevanza penale residua per decorso della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000

    Il tribunale territoriale aveva riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 13-bis; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione e la quantificazione della diminuzione di pena come esercizio di discrezionalità del giudice di merito, purché motivata

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sul reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; il giudice di merito ha ritenuto provato il dolo specifico sulla base di compendio indiziario e la Cassazione ha ritenuto non consentito riesaminare il profilo probatorio in sede di legittimità salvo vizi manifesti

  • art. 63, comma 3 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in ordine all'ordine di calcolo delle attenuanti; la Corte ha osservato che la locuzione usata in sentenza non incide sui limiti edittali e la materia resta nell'ambito della discrezionalità

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la quantificazione della riduzione compete al giudice di merito e la motivazione sintetica è sufficiente se indicati i criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha ancorato la determinazione ai criteri di questo articolo (numero fatture, entità imposta evasa, intensità del dolo, precedenti)

  • art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione invocati dal ricorrente; la Cassazione ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (non è consentito un nuovo giudizio di merito)

  • art. 14, comma 4-bis L. 537/1993 (richiamato) e modifiche art. 8 d.l. 16/2012 conv. L. 22/2012

    Citato nell'analisi degli orientamenti giurisprudenziali sulla deducibilità dei costi e sull'inerenza ai fini delle imposte; la Cassazione ha richiamato orientamenti che escludono la deducibilità quando i costi sono strumentalmente destinati a finalità delittuose

Massime di principio

  • La quantificazione della pena e la misura delle attenuanti è prerogativa del giudice di merito: in Cassazione si sindaca solo la presenza di motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, non una diversa valutazione dei pesi
  • L'impugnazione in Cassazione che mira a un diverso apprezzamento delle prove (dolo, autorità dei testimoni, ricostruzione fattuale) è in genere inammissibile se non mostra un vizio di motivazione palese, manifesto e non meramente alternativo
  • Sulle fatture inesistenti rileva un contrasto giurisprudenziale: per le imposte dirette alcuni orientamenti richiedono l'inesistenza oggettiva; altri ammettono rilevanza anche per l'inesistenza soggettiva quando i costi, pur sostenuti, siano diretti a finalità estranee o a distrazione patrimoniale
  • La scelta tra orientamenti contrastanti può influire sul computo della pena e sulla prescrizione: qualunque cambiamento di qualificazione (oggettiva vs soggettiva) può far scattare o meno termini di prescrizione diversi
  • In casi simili conviene: a) nelle fasi di merito concentrare le prove documentali e testimoniali sulla consapevolezza del soggetto e sull'inerenza dei costi; b) in Cassazione mirare a vizi di diritto o a carenze logiche manifeste nella motivazione, non a semplici riconsiderazioni dei fatti
  • Monitorare puntualmente i termini di prescrizione e gli effetti di sospensione/interruzione derivanti da atti processuali o da pronunce di merito, perché anche un accoglimento parziale su questioni di diritto può risultare inefficace se il reato è già estinto per prescrizione

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