Cassazione Penale, Sentenza n. 37906/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste (5/11/2024) che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 rideterminando la pena a 1 anno e riconoscendo l'attenuante ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) errata applicazione e motivazione sulla qualificazione e quantificazione dell'attenuante ex art. 13-bis e violazione dell'ordine di calcolo (art. 63 c.p.); (2) vizio di motivazione e errata valutazione dell'elemento soggettivo (dolo specifico) ex art. 2 d.lgs. 74/2000, con contestazione delle prove sull'autorizzazione al subappalto e della lettura delle dichiarazioni testimoniali e documentali; (3) travisamento della prova e errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione alla rilevanza penale delle fatture ai fini delle imposte sui redditi, lamentando che la Corte d'appello aveva esteso la qualificazione da inesistenza soggettiva a inesistenza oggettiva e aveva scelto un orientamento giurisprudenziale non congruo al caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi come manifestamente infondati, ritenendo inammissibile un nuovo esame del compendio probatorio e confermando la discrezionalità dei giudici di merito nella determinazione della pena e nell'apprezzamento del dolo. Il terzo motivo è stato ritenuto non manifestamente infondato: essendo esistenti orientamenti contrastanti sulla rilevanza, ai fini delle imposte dirette, dell'inesistenza soggettiva delle fatture, la questione ha inciso sul calcolo del termine prescrizionale; il reato, consumato il 29/12/2014 e considerati i periodi di sospensione, è risultato estinto per prescrizione alla data del 28/02/2025. In sostanza la Corte ha escluso la rilevanza penale residua per decorso della prescrizione.
Norme richiamate
art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000
Il tribunale territoriale aveva riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 13-bis; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione e la quantificazione della diminuzione di pena come esercizio di discrezionalità del giudice di merito, purché motivata
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma sul reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; il giudice di merito ha ritenuto provato il dolo specifico sulla base di compendio indiziario e la Cassazione ha ritenuto non consentito riesaminare il profilo probatorio in sede di legittimità salvo vizi manifesti
art. 63, comma 3 c.p.
Richiamato dal ricorrente in ordine all'ordine di calcolo delle attenuanti; la Corte ha osservato che la locuzione usata in sentenza non incide sui limiti edittali e la materia resta nell'ambito della discrezionalità
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la quantificazione della riduzione compete al giudice di merito e la motivazione sintetica è sufficiente se indicati i criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha ancorato la determinazione ai criteri di questo articolo (numero fatture, entità imposta evasa, intensità del dolo, precedenti)
art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione invocati dal ricorrente; la Cassazione ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (non è consentito un nuovo giudizio di merito)
art. 14, comma 4-bis L. 537/1993 (richiamato) e modifiche art. 8 d.l. 16/2012 conv. L. 22/2012
Citato nell'analisi degli orientamenti giurisprudenziali sulla deducibilità dei costi e sull'inerenza ai fini delle imposte; la Cassazione ha richiamato orientamenti che escludono la deducibilità quando i costi sono strumentalmente destinati a finalità delittuose
Massime di principio
- La quantificazione della pena e la misura delle attenuanti è prerogativa del giudice di merito: in Cassazione si sindaca solo la presenza di motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, non una diversa valutazione dei pesi
- L'impugnazione in Cassazione che mira a un diverso apprezzamento delle prove (dolo, autorità dei testimoni, ricostruzione fattuale) è in genere inammissibile se non mostra un vizio di motivazione palese, manifesto e non meramente alternativo
- Sulle fatture inesistenti rileva un contrasto giurisprudenziale: per le imposte dirette alcuni orientamenti richiedono l'inesistenza oggettiva; altri ammettono rilevanza anche per l'inesistenza soggettiva quando i costi, pur sostenuti, siano diretti a finalità estranee o a distrazione patrimoniale
- La scelta tra orientamenti contrastanti può influire sul computo della pena e sulla prescrizione: qualunque cambiamento di qualificazione (oggettiva vs soggettiva) può far scattare o meno termini di prescrizione diversi
- In casi simili conviene: a) nelle fasi di merito concentrare le prove documentali e testimoniali sulla consapevolezza del soggetto e sull'inerenza dei costi; b) in Cassazione mirare a vizi di diritto o a carenze logiche manifeste nella motivazione, non a semplici riconsiderazioni dei fatti
- Monitorare puntualmente i termini di prescrizione e gli effetti di sospensione/interruzione derivanti da atti processuali o da pronunce di merito, perché anche un accoglimento parziale su questioni di diritto può risultare inefficace se il reato è già estinto per prescrizione
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