Sentenza n. 970/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5662/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5662/2024, relativa al pagamento di € 2.000,00 mediante Carta elettronica per la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5662/2024, notificata al Ministero il 15 dicembre 2024 e non impugnata, aveva condannato l’Amministrazione a riconoscergli, mediante Carta elettronica con modalità analoghe a quelle previste per i docenti di ruolo, € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo nonostante l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Sono state richieste la declaratoria di mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione e il termine dilatorio per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire puntualmente e integralmente la sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem
Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’esperibilità dell’ottemperanza.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale
Regola la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata nei termini dell’art. 71 e il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato
È richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Impone il rispetto del termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la definitività del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Quando il titolo giudiziale impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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