Sentenza n. 385/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito a Sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, n.530/2022 RG 962/2022, avente ad oggetto Retribuzione Professionale Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle le competenze dovute a titolo di retribuzione professionale docente, per i periodi e secondo i criteri stabiliti nella sentenza, oltre agli accessori di legge. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante l'esecuzione del giudicato. La ricorrente ha successivamente confermato che la pretesa era stata soddisfatta, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la ricorrente aveva ottenuto integralmente quanto dovuto in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio ha rilevato che l'accredito delle differenze retributive era stato disposto con cedolino straordinario di agosto 2025, mentre il ricorso era stato notificato e depositato il 30 luglio 2025, quando le attività esecutive dell'Amministrazione erano già state poste in essere. Ha inoltre considerato che la ricorrente aveva comunicato la sopravvenuta soddisfazione della pretesa soltanto a ridosso della camera di consiglio. Per tali ragioni ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti, senza applicare la soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può tener conto del comportamento processuale e sostanziale delle parti: se l'esecuzione del giudicato era già stata avviata prima della proposizione del ricorso e il ricorrente comunica tardivamente la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, è giustificata la compensazione delle spese.
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