Cassazione Penale, Sentenza n. 26624/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di assoluzione emessa dal GIP di Velletri ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., lamentando l'inosservanza di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) perché il dispositivo non avrebbe precisato la formula di proscioglimento (se l'assoluzione fosse fondata sull'insussistenza del fatto o sulla mancata commissione dello stesso). Malzone sostiene di avere interesse concreto ed attuale ad impugnare per i possibili riflessi extrapenali della formula (in particolare una pretesa di responsabilità erariale o danno d'immagine), e contesta anche la motivazione ritenuta contraddittoria laddove il GIP avrebbe fatto riferimenti a fatti sub iudice in altro procedimento per poi ritenere insufficienti tali elementi a fondare responsabilità penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che l'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova) derivante da rito abbreviato è inidonea a produrre effetti extra-penali vincolanti (efficacia di giudicato) salvo le eccezioni previste dall'art. 652 c.p.p. (l'efficacia extrapenale è riservata alla sentenza irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento; l'assoluzione con rito abbreviato ha la stessa efficacia solo se la parte civile ha accettato il rito). Perciò il ricorrente non ha interesse reale ad impugnare la mancata esplicitazione della formula. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende (determinato equitativamente).
Norme richiamate
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata per identificare la formula di assoluzione adottata (assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova). La Corte conferma che tale formula, resa nell'ambito del rito abbreviato, non produce di per sé effetti extra-penali di giudicato.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (in particolare motivi attinenti alla motivazione). Il ricorrente invoca questa disposizione per censurare la mancanza di specificazione della formula di proscioglimento e presunte contraddizioni nella motivazione; la Corte ritiene però che, anche se fosse stata sussistente la censura, manca l'interesse all'impugnazione.
art. 652, cod. proc. pen.
"La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ..."
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che l'efficacia extrapenale (vincolo di giudicato nel civile/administrativo) è riservata alle sentenze irrevocabili pronunciate dopo dibattimento; l'assoluzione con rito abbreviato produce tale efficacia solo nelle ipotesi previste dal secondo comma (se la parte civile ha accettato il rito). Di conseguenza, l'assoluzione con rito abbreviato senza accettazione della parte civile non dà luogo agli effetti extra-penali invocati dal ricorrente.
art. 442, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'estinzione del processo con formula di proscioglimento in seguito a riconoscimento o patteggiamento (richiamata dalla giurisprudenza e dalla sentenza in relazione alle condizioni di efficacia extrapenale delle sentenze non dibattimentali). La Corte ricorda che l'efficacia extrapenale di sentenze non dibattimentali è possibile solo nei casi espressamente previsti (es. accettazione della parte civile).
Massime di principio
- Un'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. nell'ambito del rito abbreviato non produce di per sé effetti extra-penali vincolanti (non costituisce giudicato utilizzabile automaticamente in sede civile o amministrativa).
- Per ottenere efficacia extrapenale (preclusione della responsabilità civile o erariale) occorre una sentenza penale irrevocabile pronunciata dopo dibattimento; l'assoluzione con rito abbreviato può avere la stessa efficacia solo se la parte civile ha espressamente accettato il rito.
- Il ricorrente in cassazione deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione; il mero timore di possibili riflessi amministrativi o la possibilità che terzi (es. giudice contabile) valutino diversamente i fatti non è di per sé sufficiente a fondare interesse quando la sentenza penale impugnata è inidonea a produrre effetti extrapenali.
- Se l'obiettivo è ottenere protezione rispetto a possibili pretese extrapenali, il percorso operativo è cercare la pronuncia dijudicato in dibattimento (ove possibile) o puntare a soluzioni che coinvolgano la parte civile (quando la legge lo prevede) piuttosto che limitarsi all'abbreviato; il controllo difensivo sulla scelta del rito o sull'adesione della parte civile è spesso limitato.
- Contestazioni sulla motivazione o sulla mancata specificazione della formula di proscioglimento possono essere rilevanti, ma la loro impugnazione è ammissibile solo se sussiste interesse attuale a modificarne gli effetti pratici; altrimenti la Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26477/2022 del 11/07/2022
- Sentenza penale · 11 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26480/2022 del 11/07/2022
- Sentenza penale · 11 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26482/2022 del 11/07/2022
- Sentenza penale · 11 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26483/2022 del 11/07/2022
- Sentenza penale · 11 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26484/2022 del 11/07/2022
- Sentenza penale · 11 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26583/2022 del 11/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →