Sentenza n. 500/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n.400/2024 pubblicata in data 16/8/2024, pronunciata nel procedimento n. 735/2024 r.g.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 400/2024, relativa al pagamento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 400/2024, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il loro diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. Le ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare la spettanza del credito né l'inadempimento; l'USR non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e non risultava eseguita. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla pronuncia, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce il titolo sostanziale del beneficio economico riconosciuto alle ricorrenti nella sentenza del giudice del lavoro; il TAR ne dispone l'attuazione mediante ottemperanza al giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'Amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato, in assenza di contestazioni sulla spettanza del credito o di ragioni ostative dedotte in giudizio, deve essere condannata a dare integrale esecuzione al giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore, con attribuzione dei poteri necessari a compiere tutti gli atti occorrenti all'esecuzione del giudicato.
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