Sentenza del 10/06/2016 n. 3491 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Omessa registrazione della sentenza civile - Avviso di liquidazione - Mancata allegazione della sentenza - Annullabilità dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva annullato un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro dovuta per un decreto ingiuntivo. L’Ufficio sosteneva che la società conoscesse il decreto, essendo stata parte del giudizio presupposto, e che la mancata contestazione del tributo nel merito ne avesse determinato la definitività. La contribuente aveva invece dedotto il difetto di motivazione dell’avviso, poiché l’atto richiamava soltanto data e numero del decreto ingiuntivo senza allegarlo e non indicava i criteri di calcolo dell’imposta.
La decisione
La Commissione ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione. L’atto è stato ritenuto privo di adeguata motivazione perché non conteneva né il decreto ingiuntivo richiamato né i criteri utilizzati per determinare l’imposta. La conoscenza del decreto da parte della contribuente, derivante dalla sua partecipazione al giudizio, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di allegazione, poiché il contribuente non deve essere costretto a ricercare autonomamente l’atto e a comprimere il tempo disponibile per difendersi. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, non essendo stata richiesta dalla contribuente.
Norme richiamate
Art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986
L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro deve essere adeguatamente motivato in relazione all’atto giudiziario oggetto di tassazione.
Art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’obbligo di allegare all’atto impositivo gli atti richiamati e non già conosciuti o ricevuti dal contribuente serve a garantire un esercizio pieno e immediato del diritto di difesa. Il semplice richiamo a data e numero dell’atto non è sufficiente quando costringe il destinatario a svolgere un’attività di ricerca.
Cass. civ., 10 agosto 2010, n. 18532
La conoscenza dell’atto presupposto, anche se desumibile dalla partecipazione del contribuente al relativo giudizio, non rende irrilevante l’omessa allegazione, perché il contribuente deve poter comprendere e contestare la pretesa senza ricercare autonomamente il documento.
Cass. civ., 17 giugno 2015, n. 12468
L’avviso di liquidazione fondato su una sentenza o su altro provvedimento giudiziario è illegittimo per difetto di motivazione se indica soltanto gli estremi dell’atto senza allegarlo, quando tale omissione incide sulle facoltà difensive del contribuente.
Massime di principio
- Un atto impositivo che richiama un provvedimento presupposto deve normalmente allegarlo, salvo che il contribuente lo abbia già ricevuto o che il suo contenuto essenziale sia integralmente riprodotto nell’atto.
- La mera conoscenza astratta o presunta del documento, anche derivante dalla partecipazione al procedimento o al giudizio che lo ha generato, non sostituisce necessariamente l’obbligo di allegazione.
- L’avviso deve consentire al contribuente di ricostruire immediatamente sia il presupposto della pretesa sia i criteri di quantificazione del tributo; l’omissione di tali elementi può comportare l’annullabilità per difetto di motivazione.
- L’obbligo di motivazione tutela concretamente il diritto di difesa: se il destinatario deve procurarsi autonomamente atti o informazioni essenziali, l’atto può risultare illegittimo.
- La mancata contestazione del tributo nel merito non rende automaticamente valida una pretesa contenuta in un atto viziato nella motivazione, né impedisce di eccepire tempestivamente il difetto di motivazione.
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