Sentenza del 20/10/2016 n. 6282 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Nullità della notificazione della cartella di pagamento - Impossibilità oggettiva di individuare il firmatario - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la notificazione è stata ritenuta nulla perché l'identità del firmatario non era oggettivamente individuabile. La nullità deriva dall'incertezza assoluta sul soggetto che ha sottoscritto l'atto, non dalla mera difficoltà di lettura della firma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata dedotta la nullità della notificazione della cartella, poiché la firma apposta sull'atto non consentiva di individuare oggettivamente l'identità del soggetto che aveva eseguito o sottoscritto la notificazione. La questione non riguarda esclusivamente l'illeggibilità grafica della firma, ma l'impossibilità concreta di attribuirla a una persona determinata, anche in assenza di una selezione, mediante barra, della casella indicante la qualità del sottoscrittore.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 7838/2015
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la notificazione può essere invalida quando non sia possibile individuare oggettivamente il soggetto che ha sottoscritto o compiuto la notificazione.
Cassazione civile, sentenza n. 16407/2003
Richiamata per distinguere la mera illeggibilità della firma dall'impossibilità assoluta di identificare il firmatario, situazione che determina la nullità della notificazione.
Massime di principio
- Nella verifica della validità di una notificazione occorre accertare se il firmatario sia oggettivamente identificabile, non soltanto se la firma sia graficamente leggibile.
- L'assenza di una barra nella casella relativa alla qualifica del sottoscrittore può concorrere all'incertezza, ma la nullità dipende soprattutto dall'impossibilità concreta di attribuire la firma a una persona determinata.
- Una firma illeggibile non comporta automaticamente la nullità: la notificazione resta valida se, mediante gli elementi complessivi dell'atto, il firmatario può essere identificato.
- Quando invece l'atto non consente in alcun modo di individuare chi abbia effettuato la notificazione, sussiste un vizio di nullità deducibile dal destinatario.
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