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Ordinanza

Ordinanza n. 5636/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 01396/2025.

Giustizia amministrativa202509132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 1396/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio di appello riguarda la sentenza del TAR Toscana n. 1396/2025. Nel corso del giudizio, il Consorzio Aquarno S.p.A. ha chiesto il rinvio dell'udienza pubblica fissata per il 4 giugno 2026, rappresentando la necessità di attendere gli esiti di una verificazione tecnica disposta dal TAR Brescia con ordinanza n. 359 del 12 marzo 2026, nel procedimento r.g. n. 782/2024. La verificazione deve accertare, sulla base della documentazione in atti, dello studio dell'Università di Pisa sul KEU libero e degli ulteriori studi scientifici pertinenti, se, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili al momento dell'adozione del provvedimento impugnato e attualmente, sia conforme al principio di precauzione vietare il recupero del rifiuto KEU in aggregati legati, nonché l'eventuale sussistenza, le condizioni e la rilevanza del rischio di rilascio nel tempo di cromo esavalente dal KEU legato nel cemento, con possibili pericoli per l'ambiente o la salute.

La decisione

La Sezione ha ritenuto adeguatamente motivata la richiesta di rinvio, in ragione della necessità di acquisire gli esiti della verificazione tecnica rilevante anche ai fini della decisione della presente controversia. Ha quindi disposto il rinvio della causa a un'udienza pubblica, da fissarsi dal Presidente della Sezione con separato decreto. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite è stata espressamente riservata; l'ordinanza non contiene pertanto una decisione sulla legittimità dell'atto impugnato né sui motivi d'appello.

Massime di principio

  • È legittimo rinviare la trattazione di un giudizio amministrativo quando la richiesta sia adeguatamente motivata dalla necessità di attendere l'esito di una verificazione tecnica disposta in altro procedimento e tale accertamento sia rilevante per la decisione della controversia.
  • Quando dispone il rinvio per acquisire elementi tecnici potenzialmente decisivi, il giudice può riservare ogni ulteriore decisione sulle questioni processuali, sul merito e sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiIncompetenza

Testo integrale

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