Sentenza del 21/11/2016 n. 361 - Comm. Trib. Prov. Biella
Motivazione avviso per relationem - Plusvalenza da contratto di leasebackù
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso fosse illegittimo perché motivato per relationem, mediante il richiamo a un altro atto, senza un'autonoma valutazione dell'Ufficio. Contestava inoltre la modalità di tassazione della plusvalenza realizzata mediante un contratto pluriennale di leaseback, ritenendo che dovesse essere ripartita lungo l'intera durata del contratto di locazione finanziaria o secondo il criterio civilistico. La questione riguardava il coordinamento tra la disciplina civilistica del bilancio e quella fiscale applicabile alla plusvalenza.
La decisione
La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima quando l'atto richiamato contiene in modo completo i presupposti della pretesa tributaria, le ragioni logico-giuridiche e le contestazioni mosse al contribuente. Il richiamo implica la condivisione delle conclusioni dell'atto richiamato, ma non compromette il diritto di difesa. Quanto alla plusvalenza da leaseback, è stato affermato che, sul piano civilistico, essa deve essere ripartita negli esercizi secondo la durata del contratto, ai sensi dell'art. 2425-bis c.c.; sul piano fiscale, invece, trova applicazione l'art. 86 TUIR, che consente la rateizzazione in un massimo di cinque periodi d'imposta, senza imporre la ripartizione per l'intera durata del contratto. L'esito è pertanto favorevole all'Amministrazione finanziaria sulle questioni esaminate.
Norme richiamate
Art. 2425-bis del codice civile
La plusvalenza derivante da un'operazione di leaseback deve essere rilevata contabilmente e ripartita lungo la durata del contratto di locazione, secondo il principio di competenza economica.
Art. 86 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
Ai fini fiscali, la plusvalenza può essere imputata al periodo d'imposta in cui è realizzata oppure, se ricorrono i presupposti, essere ripartita in quote costanti per un periodo non superiore a cinque esercizi. La norma non prevede che la rateizzazione debba necessariamente coincidere con l'intera durata del contratto di leaseback.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile se l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e contiene gli elementi essenziali per comprendere la pretesa, consentire il controllo dell'operato dell'Ufficio e predisporre la difesa.
- Non è indispensabile che l'Amministrazione riproduca integralmente nell'avviso una nuova autonoma argomentazione, purché faccia proprie conclusioni già adeguatamente motivate e individui chiaramente l'atto richiamato.
- Nelle operazioni di leaseback occorre distinguere il trattamento civilistico-contabile da quello fiscale: la ripartizione contabile può seguire la durata del contratto, mentre la disciplina tributaria deve essere verificata autonomamente.
- La disciplina fiscale della plusvalenza non si adegua automaticamente alla durata pluriennale del contratto: quando ricorrono i presupposti dell'art. 86 TUIR, la rateizzazione è ammessa entro il limite massimo di cinque periodi d'imposta.
- In casi analoghi è quindi necessario verificare separatamente la corretta contabilizzazione dell'operazione, la qualificazione fiscale della plusvalenza, il rispetto dei requisiti per la rateizzazione e la completezza dell'atto richiamato nell'avviso.
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