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Sentenza

Sentenza n. 97/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento a) della determinazione n. 44 del 3 luglio 2025, notificata in pari data, con la quale il Settore IV - Edilizia Urbanistica E S.U.A.P. del Comune di Cinisi ha revocato la S.C.I.A. per subingresso in attività di autorimessa, presentata in data 24 maggio 2022 n. 1035, dalla ditta Providence Service Cinisi s.r.l. sita in contrada S. Giovanni s.n.c. in Cinisi, p.iva 07032280823 ed IM.PAR.CO s.r.l., con sede in Cinisi, corso Umberto I n. 436, p. iva 05693290826; nonché, per quanto occorrer possa, b) della nota prot. n. 19095 del 19 giugno 2025, con cui il Comune di Cinisi – Settore IV – Edilizia Urbanistica S.U.A.P. ha negato la proroga della sospensione dell’avviato procedimento di revoca della S.C.I.A. predetta, di cui alla nota prot. 9247 del 20 marzo 2025; nonché c) della nota prot. n. 5692 del 14 febbraio 2025, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca; d) di ogni atto presupposto, connesso o conseguente ai provvedimenti impugnati ivi compresi i separati atti di annullamento delle S.C.I.A. per autonoleggio senza conducente presentate dalle ditte allocate all’interno dell’area in questione preannunciate nella determinazione n. 44 del 3 luglio 2025, di cui si sconoscono gli estremi e la circostanza dell’avvenuta o meno adozione da parte dell’amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202501128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della SCIA per subingresso nell'attività di autorimessa, unitamente agli atti endoprocedimentali relativi all'avvio e alla sospensione del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore autorimessa)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che aveva annullato la SCIA presentata nel 2022 per il subingresso nell'attività di autorimessa, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 22 del Codice della strada. Secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe avuto competenza a valutare la regolarità dell'accesso carrabile alla SS 113, strada di proprietà di ANAS, né avrebbe potuto utilizzare l'assenza dell'autorizzazione ANAS nell'ambito del procedimento relativo alla SCIA. In secondo luogo, è stata dedotta la violazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento inibitorio era stato adottato oltre tre anni dopo la presentazione della SCIA, oltre i termini previsti dalla legge, senza bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'affidamento maturato dalla società. ANAS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non avere adottato l'atto impugnato né partecipato all'istruttoria comunale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ANAS, poiché la società non aveva adottato il provvedimento impugnato né partecipato all'istruttoria che lo aveva preceduto, disponendone l'estromissione dal giudizio. Nel merito, ha respinto il primo motivo: in materia di attività liberalizzate soggette a SCIA, il privato deve allegare già al momento della presentazione della segnalazione tutte le autorizzazioni e i nulla osta prescritti dalla legge, compresa l'autorizzazione prevista dall'art. 22 del Codice della strada per l'accesso alla strada statale. L'assenza del titolo non può essere supplita dal Comune mediante l'acquisizione d'ufficio di pareri o autorizzazioni secondo gli strumenti propri dei procedimenti autoritativi, poiché la SCIA presuppone la diligenza del segnalante nella produzione dei titoli necessari. Il TAR ha invece accolto il secondo motivo. L'annullamento della SCIA è stato adottato il 3 luglio 2025, oltre tre anni dopo la sua presentazione, in violazione dei termini massimi stabiliti dall'art. 19 della legge n. 241/1990. Il provvedimento, intervenuto oltre il termine per il controllo ordinario e oltre il termine applicabile per l'esercizio del potere in presenza di illegittimità e di ragioni di interesse pubblico, avrebbe inoltre dovuto svolgere il necessario bilanciamento con l'affidamento privato maturato. Il provvedimento comunale n. 44 del 3 luglio 2025 è stato pertanto annullato. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; le spese con ANAS e con gli intervenienti sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    L'autorizzazione per l'accesso alla strada statale costituisce titolo necessario che il privato deve ottenere e allegare alla SCIA; il Comune può verificarne la mancanza nell'ambito del controllo sulla segnalazione, pur non essendo l'ente proprietario della strada.

  • art. 19 l. 241/1990

    Il potere di controllo e di intervento sulla SCIA deve essere esercitato entro i termini massimi previsti dalla legge. Decorso tale termine, l'amministrazione non può annullare la SCIA senza rispettare i presupposti dell'autotutela e senza bilanciare l'interesse pubblico con l'affidamento maturato dal privato.

Massime di principio

  • Nelle attività soggette a SCIA, il privato deve allegare al momento della segnalazione tutte le autorizzazioni, concessioni e nulla osta prescritti dalla legge; l'amministrazione non è tenuta a supplire alla loro mancanza mediante l'acquisizione d'ufficio di pareri o l'attivazione di strumenti istruttori propri dei procedimenti autoritativi.
  • La circostanza che un titolo necessario riguardi un bene o un'infrastruttura di proprietà di un'amministrazione diversa da quella competente al controllo della SCIA non impedisce all'amministrazione procedente di verificare l'esistenza del titolo e di contestarne l'assenza nell'ambito del procedimento di controllo.
  • Il potere inibitorio o conformativo sulla SCIA deve essere esercitato entro i termini massimi stabiliti dall'art. 19 della legge n. 241/1990. L'intervento tardivo è illegittimo se non rispetta i presupposti e le garanzie proprie dell'autotutela, incluso il bilanciamento tra interesse pubblico e affidamento del privato.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniAutotutelaTitoli abilitativi edilizi
RamiProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimento

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