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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6977/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lazard, società inglese e partecipante al 100% di una controllata italiana, ha chiesto il rimborso del credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalla controllata senza applicazione di ritenuta in base all'art.10, quarto paragrafo, lett. b) della Convenzione Italia-Regno Unito. L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo che: i) i termini di decadenza per i rimborsi richiesti da soggetti non residenti sono soggetti alla prescrizione decennale; ii) il credito convenzionale è riconosciuto solo se i dividendi siano effettivamente assoggettati a imposizione nel Regno Unito (il Regno Unito, però, considera non tassabili tali dividendi per effetto del meccanismo ULT); iii) il regime di esonero dalla ritenuta previsto dall'art.27-bis d.P.R. n.600/1973 (attuazione della Direttiva madre-figlia) sarebbe alternativo al rimborso previsto dalla Convenzione, e la società aveva già fruito dell'esonero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (termine di decadenza), confermando che per istanze di rimborso presentate da soggetti non residenti si applica il termine di prescrizione decennale (art.2946 c.c.) e non il termine decadenziale di cui all'art.43 d.P.R. n.600/1973. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo: ha affermato che l'esenzione prevista dall'art.27-bis (Direttiva madre-figlia) non esclude automaticamente il rischio di doppia imposizione economica e non impedisce in assoluto il riconoscimento del credito convenzionale previsto dall'art.10, par.4, lett. b) della Convenzione Italia-UK. La madre può successivamente optare per il credito convenzionale, che tuttavia è soggetto ad una ritenuta del 5% sui dividendi e ad un'ulteriore ritenuta del 5% sull'importo del credito; occorre verificare concretamente che il dividendo sia compreso nel coacervo dei redditi imponibili nello Stato di residenza affinché non sussista un trattamento fiscalmente più svantaggioso. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR Abruzzo (sezione staccata di Pescara) per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, art.10, par.4, lett. b)

    la società del Regno Unito che riceve il dividendo è tenuta a fornire la prova che il dividendo sia stato assoggettato effettivamente a tassazione

    La Corte interpreta la norma nel senso che il credito convenzionale è riconosciuto purché il dividendo sia stato incluso nella base imponibile nello Stato di residenza; non è richiesta una tassazione identica a quella italiana, ma la concreta inclusione nel reddito imponibile è verificabile.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.27-bis, comma 3

    Prevede l'esonero dalla ritenuta in attuazione della Direttiva madre-figlia. La Corte rileva che tale esonero non elimina automaticamente il rischio di doppia imposizione economica e quindi non preclude in assoluto il rimborso del credito convenzionale.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.43, comma 1

    L'art.43 disciplina termini decadenziali per accertamento in presenza di dichiarazione in Italia; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile per istanze presentate da non residenti che non dichiarano in Italia.

  • Codice civile, art.2946

    Norma generale sulla prescrizione decennale: la Corte la applica alle richieste di rimborso presentate da soggetti non residenti quando non esiste un termine specifico diverso.

  • Direttiva Madre-Figlia (CE) n.90/435 e Direttiva 2011/96/UE

    Regolano l'esenzione da ritenute sui dividendi tra società correlate nell'UE; la Corte ricorda che l'applicazione di tali direttive deve essere coordinata con le convenzioni contro le doppie imposizioni e che l'esenzione non necessariamente elimina il rischio di doppia imposizione economica.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-389/18 (Brussels Securities)

    Secondo la Corte di Giustizia, l'esenzione madre-figlia non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica; occorre verificare concretamente se il regime di tassazione nello Stato di residenza della madre garantisca la neutralità fiscale.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, cause C-155/08 e C-157/08 (sentenza 11.06.2009)

    Autorizza che per redditi prodotti all'estero possano essere fissati termini di accertamento più lunghi, confermando la legittimità di termini ordinari di prescrizione più lunghi per soggetti esteri.

Massime di principio

  • Per richieste di rimborso presentate da soggetti non residenti (che non presentano dichiarazione in Italia) si applica in genere il termine di prescrizione decennale (art.2946 c.c.), non il termine decadenziale di art.43 d.P.R. n.600/1973.
  • L'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia (attuata con art.27-bis d.P.R. n.600/1973) non esclude automaticamente il diritto del soggetto residente all'estero a chiedere il rimborso del credito d'imposta previsto da una convenzione bilaterale: i due regimi non sono assolutamente alternativi in termini assoluti.
  • Per ottenere il credito convenzionale ai sensi dell'art.10, par.4, lett. b) della Convenzione, è necessario dimostrare che il dividendo sia incluso nella base imponibile nello Stato di residenza della società madre; non è richiesto che la tassazione sia identica a quella italiana, ma è richiesta la verifica concreta della neutralità fiscale.
  • Se la società ha inizialmente fruito dell'esonero (Direttiva madre-figlia) e successivamente opta per il rimborso secondo la Convenzione, possono applicarsi ritenute (nella fattispecie la Corte ha indicato l'applicazione di una ritenuta del 5% sui dividendi e di un ulteriore 5% sull'importo del credito) e occorre considerare il coordinamento operativo tra i due regimi per evitare trattamenti fiscalmente deteriori.
  • In pratiche simili è fondamentale acquisire documentazione probatoria dallo Stato di residenza (attestazioni sull'inclusione del dividendo nel reddito imponibile) e valutare il profilo temporale (prescrizione) prima di proporre ricorsi.

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