Sentenza del 15/07/2019 n. 4282 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Impugnazione - Concessionaria - Produzione relata di notifica o avviso di ricevimento - Contestazione del contribuente - Giudice - Valutazione delle difformità - Obbligo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio delle copie fotostatiche della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento. Il contribuente ne ha contestato la conformità agli originali ai sensi dell’art. 2719 c.c. La questione è se, in assenza di una rituale certificazione di conformità, il giudice possa escludere automaticamente ogni efficacia probatoria delle copie.
La decisione
La sentenza stabilisce che il giudice non può negare automaticamente qualsiasi valore probatorio alle copie solo perché manca una certificazione formale di conformità. Deve invece esaminare concretamente le specifiche difformità contestate, valutando tutti gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi. Deve inoltre attribuire rilievo all’eventuale attestazione dell’agente della riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.
Norme richiamate
Art. 2719 del codice civile
La contestazione della conformità di una copia all’originale non comporta automaticamente l’irrilevanza probatoria della copia. Il giudice deve verificare in concreto le difformità dedotte e valutarle insieme agli altri elementi di prova, comprese le presunzioni e le attestazioni dell’agente della riscossione.
Massime di principio
- La contestazione della conformità di una copia deve essere specifica e riferita a concrete difformità, non può consistere in una contestazione generica.
- L’assenza di una certificazione formale di conformità non rende automaticamente inutilizzabile la copia della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento.
- Il giudice deve procedere a una valutazione complessiva della prova, considerando anche elementi presuntivi e attestazioni provenienti dal soggetto che detiene gli originali informatici.
- In situazioni analoghe, la parte che contesta la documentazione deve indicare precisamente quali elementi risultano difformi; l’agente della riscossione, invece, può rafforzare il valore probatorio delle copie attestandone la conformità alle riproduzioni informatiche conservate.
- Il principio tutela una valutazione sostanziale della prova, impedendo che meri formalismi documentali determinino automaticamente l’accoglimento o il rigetto della domanda.
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