Sentenza n. 5546/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione Quarta) n. 282/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 282/2025 e, in primo grado, comunicazione AGEA di ricalcolo e richiesta del prelievo supplementare per le annate lattiero-casearie 1995/1996 e 1996/1997, con interessi legali
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa agricola aveva impugnato la comunicazione AGEA del 19 ottobre 2022, notificata il 20 ottobre 2022, con cui era stato rideterminato il prelievo supplementare per la commercializzazione di latte vaccino relativo alle annate 1995/1996 e 1996/1997, per complessivi importi di capitale pari rispettivamente a euro 38.318,67 ed euro 46.909,67, oltre agli interessi. In primo grado erano stati dedotti: prescrizione del debito, per decorso del termine decennale o, in subordine, quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto la pretesa era stata esercitata quasi trent'anni dopo i fatti; violazione del principio dell'inesauribilità del potere e dello one shot temperato, per avere l'amministrazione rinnovato la pretesa dopo precedenti atti e giudizi; violazione dell'art. 1282 c.c. quanto alla decorrenza degli interessi; erronea quantificazione degli interessi e prescrizione quinquennale degli stessi. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando la richiesta degli interessi legali indicati per le due annate. L'azienda ha appellato la parte reiettiva della sentenza, sostenendo che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1079/2020 avesse integralmente annullato il precedente accertamento senza lasciare spazio a una nuova pretesa, che il credito fosse prescritto, che la pretesa avesse natura sostanzialmente sanzionatoria e fosse sproporzionata, e che fosse stato violato lo one shot temperato. AGEA ha appellato la parte relativa agli interessi, sostenendo che il credito fosse già liquido ed esigibile in precedenza, chiedendo anche l'ammissione di documenti ex art. 104 c.p.a., e deducendo in subordine la decorrenza degli interessi da atti anteriori e la loro sottoposizione al termine ordinario decennale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli ai sensi dell'art. 96 c.p.a. e li ha entrambi respinti, confermando integralmente la sentenza del TAR Veneto. Quanto all'appello dell'impresa, ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1079/2020 avesse annullato il precedente atto perché fondato su un meccanismo di compensazione contrario al diritto dell'Unione, ma avesse fatto salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione. La nuova comunicazione costituiva quindi esecuzione del giudicato e ricalcolo del dovuto secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia e dal giudicato nazionale, non violazione dello stesso. Non è stata ravvisata la consumazione del potere amministrativo né la violazione dello one shot temperato: tale principio non trova fondamento nella pretesa dell'appellante, l'amministrazione può riesercitare il potere nei limiti lasciati dal giudicato e, nel caso concreto, il precedente giudizio si era concluso con una pronuncia di improcedibilità, senza una duplice statuizione di merito. La censura è stata inoltre riferita a una pretesa patrimoniale vincolata, non all'esercizio di poteri discrezionali. È stata esclusa la prescrizione del capitale: il termine decennale applicabile era stato interrotto dall'iniziativa giudiziale, con nuovo decorso e sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.; la nuova richiesta era intervenuta pochi mesi dopo la pronuncia del Consiglio di Stato. Per la stessa ragione sono state ritenute irrilevanti sia l'applicazione analogica del termine quinquennale dell'art. 28 l. n. 689/1981 sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. c), d.l. n. 46/2003. È stata respinta anche la censura di sproporzionalità: il prelievo supplementare non è una sanzione, ma una misura finanziaria di riequilibrio del mercato; la sua natura è stabilita dalla legge e non muta per il decorso del tempo. Inoltre, trattandosi di attività vincolata, non era configurabile una violazione del principio di proporzionalità. Quanto all'appello di AGEA, il Collegio ha confermato che gli interessi decorrono soltanto dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile. Poiché il precedente atto determinativo era stato annullato e il quantum era stato nuovamente determinato soltanto con l'atto del 2022, non potevano maturare interessi anteriormente a tale data. La richiesta di produzione documentale in appello è stata ritenuta irrilevante. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 96 c.p.a.
Le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza devono essere riunite.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo, nella motivazione, a precedenti conformi pertinenti.
art. 104 c.p.a.
La richiesta di produzione documentale in appello è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione.
art. 2 del regolamento CE n. 3950/1992
Il precedente meccanismo di compensazione basato su categorie prioritarie era stato ritenuto incompatibile con tale disposizione dal giudicato richiamato.
art. 9, comma 1, lett. c), d.l. 28 marzo 2003, n. 46
La questione di legittimità costituzionale prospettata rispetto alla norma è stata ritenuta irrilevante, poiché la prescrizione non era maturata.
art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689
Il termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative non è stato applicato, neppure analogicamente, poiché il prelievo supplementare ha natura di misura finanziaria e, comunque, il termine decennale non era decorso.
art. 1282 c.c.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto.
Gli interessi possono decorrere solo quando il credito sia liquido ed esigibile; dopo l'annullamento del precedente atto determinativo, ciò si è verificato soltanto con la nuova determinazione del quantum nel 2022.
art. 2943, comma 1, c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
L'interruzione della prescrizione opera anche quando il giudizio sia promosso dal debitore e abbia forma impugnatoria.
art. 2945, commi 1 e 2, c.c.
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
L'iniziativa giudiziale interrompe la prescrizione, determina un nuovo periodo e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
art. 1, comma 8, d.l. 1 marzo 1999, n. 43, convertito dalla l. n. 118/1999
Il meccanismo di compensazione nazionale previsto dalla disposizione era alla base del precedente atto poi annullato, mentre il nuovo atto è stato adottato secondo i criteri conformi al diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla un atto di determinazione di una pretesa patrimoniale per vizi del procedimento o dei criteri di calcolo, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione, il giudicato non impedisce una nuova determinazione del dovuto conforme ai vincoli conformativi della sentenza; il nuovo atto costituisce esecuzione del giudicato e non violazione dello stesso.
- Il principio dello one shot temperato non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa e nei limiti del giudicato, la consumazione definitiva del potere amministrativo; l'amministrazione può riesercitare il potere quando residuino spazi conformativi, soprattutto se il precedente giudizio non si è concluso con una duplice statuizione di merito sfavorevole all'amministrazione.
- La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio amministrativo promosso dal debitore interrompe la prescrizione della pretesa patrimoniale dell'amministrazione; il nuovo periodo prescrizionale decorre secondo l'art. 2945, comma 1, c.c., mentre la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.
- Il prelievo supplementare sulla produzione lattiera costituisce una misura finanziaria diretta al riequilibrio del mercato e non una sanzione amministrativa; la sua qualificazione giuridica dipende dalla legge e non muta per il mero decorso del tempo, sicché non è applicabile il termine prescrizionale quinquennale proprio delle sanzioni amministrative.
- Il principio di proporzionalità non è utilmente invocabile per contestare il quantum di una pretesa determinata dall'amministrazione mediante applicazione vincolata dei presupposti e dei criteri stabiliti dalla legge, quando la misura non abbia natura sanzionatoria.
- Gli interessi legali su una pretesa pecuniaria possono decorrere soltanto dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile; se l'atto che aveva determinato il credito è stato annullato, gli interessi non maturano anteriormente alla nuova determinazione del quantum.
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