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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23138/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conferma delle condanne per due violazioni dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA) relative alle dichiarazioni presentate il 29/12/2016 (anno d'imposta 2015, capo A) e il 27/12/2017 (anno d'imposta 2016, capo B). Ha dedotto: 1) prescrizione dei reati (sostenendo che il capo A era prescritto prima della sentenza di appello e il capo B dopo la sentenza di appello); 2) vizio di motivazione sulla congruità dell'aumento per la continuazione. Nel ricorso la ricorrente ha dunque contestato il mancato riconoscimento della prescrizione e la quantificazione della pena per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alla prima parte del primo motivo (prescrizione del capo A) e ha assorbito il secondo motivo. In particolare: - Ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al periodo d'imposta 2015 (capo A), consumato il 29/12/2015; la prescrizione è decorso con termine finale fissato al 30/10/2024 (calcolo comprensivo del periodo aggiuntivo di interruzione e della sospensione di 126 giorni per rinvio richiesto dalle parti). Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio quanto a quel reato e viene eliminata la relativa pena. - Ha confermato la condanna per il reato relativo al periodo d'imposta 2016 (capo B), consumato il 27/12/2017: per questo capo la prescrizione non è maturata (il calcolo tiene conto anche della sospensione prevista dalla cosiddetta "legge Orlando", pari a complessivi tre anni tra primo e secondo grado, con termine finale al 29/10/2028). - Ha rideterminato la pena per il residuo reato (capo B) in mesi 9 e giorni 10 di reclusione (riduzione rispetto alla precedente determinazione in ragione dell'annullamento del capo A quale fatto in continuazione) e ha ridotto la durata della pena accessoria di interdizione dagli uffici direttivi a mesi 6. - Ha confermato integralmente la confisca per complessivi euro 970.933,00.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    La fattispecie (omesso versamento IVA) è stata ritenuta prescrivibile in sei anni. La Corte ha calcolato la prescrizione partendo dalla data di consumazione delle singole omissioni (29/12/2015 per il capo A; 27/12/2017 per il capo B) e ha applicato i meccanismi di interruzione e sospensione rilevati dal procedimento, con conseguente estinzione del capo A prima della sentenza di appello e mancata estinzione del capo B.

  • legge "Orlando" (sospensione tra primo e secondo grado)

    È stata applicata la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa/interventi legislativi successivi (citata come "legge Orlando"), che ha comportato una sospensione complessiva di tre anni tra il primo e il secondo grado, incidendo sul termine di prescrizione del capo B e impedendo la sua estinzione.

  • norme processuali sulla sospensione per rinvio su richiesta delle parti

    La Corte ha conteggiato 126 giorni di sospensione del termine di prescrizione per il rinvio disposto su richiesta delle parti dal 19/09/2022 al 23/01/2023, prorogando il termine finale della prescrizione del capo A.

Massime di principio

  • In ipotesi di reati tributari come l'omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) la prescrizione va calcolata dalla data di consumazione indicata nell'atto; occorre considerare non solo il termine ordinario ma anche effetti di interruzione e sospensione derivanti dal procedimento (es. rinvii richiesti dalle parti).
  • Se tra primo e secondo grado opera una sospensione legislativamente prevista (es. la cosiddetta "legge Orlando"), tale sospensione estende il termine di prescrizione e può impedire l'estinzione per prescrizione di reati consumati in anni più recenti.
  • Se più reati sono dichiarati in continuazione e uno di essi risulta prescritto in cassazione, il giudice deve rideterminare la pena attenendosi alla disciplina della continuazione: si elimina l'aumento relativo al reato prescritto e si ridetermina la pena a partire dal residuo reato non estinto.
  • La dichiarazione di prescrizione di un capo non incide necessariamente su misure patrimoniali come la confisca: la confisca diretta può essere confermata se l'accertamento di responsabilità residuo e le condizioni per la confisca sussistono.
  • Nei ricorsi per cassazione aventi motivo di prescrizione è essenziale esporre con precisione i calcoli temporali (date di consumazione, interruzioni, sospensioni, giorni di sospensione per rinvio) perché la decisione dipende da tali computi.

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