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Sentenza

Sentenza n. 6176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Trga della Provincia di Trento n. 148/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA di Trento n. 148/2025, che aveva respinto l'impugnazione del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento autorizzativo dell'abbattimento di massimo due lupi nella Lessinia trentina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, error in procedendo e violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a., dell'art. 111 Cost. e dei principi di non contestazione e di riparto dell'onere della prova, per non avere il TRGA disposto l'acquisizione della documentazione relativa alla presenza di bestiame presso Malga Boldera e alla cessazione del periodo di alpeggio, elemento dal quale dipendeva l'efficacia temporale del provvedimento di abbattimento. Hanno inoltre dedotto error in iudicando, violazione degli artt. 3 c.p.a. e 111 Cost. e motivazione apparente, sostenendo che l'art. 1-quater della legge provinciale n. 9/2018 avrebbe attribuito alla Giunta provinciale, e non al Presidente, la competenza ad autorizzare gli abbattimenti di lupi in seguito alla modifica dello status europeo della specie; secondo le appellanti, tale disciplina avrebbe implicitamente abrogato, per il lupo, la precedente competenza presidenziale prevista dall'art. 1 della medesima legge. Infine hanno censurato la valutazione dei presupposti della deroga prevista dall'art. 16 della direttiva Habitat, contestando la gravità e attualità dei danni, l'estensione territoriale della misura all'intera Lessinia trentina, l'assenza di una verifica rigorosa delle alternative non letali, l'efficacia degli abbattimenti selettivi, il mancato esame cumulativo delle ulteriori cause di mortalità del lupo e il richiamo al mutato status europeo della specie. È stata anche dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e precauzione e l'eccesso di potere per carenza, illogicità, contraddittorietà e sviamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'atto aveva perso efficacia per la cessazione del periodo di alpeggio, ma che le appellanti avevano manifestato l'intenzione di agire per il risarcimento dei danni derivanti dall'adozione e dall'esecuzione del decreto, che aveva condotto all'abbattimento di un lupo. Tale dichiarazione manteneva l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Il primo motivo è stato respinto perché la perdita di efficacia dell'atto rendeva ormai irrilevanti le questioni istruttorie riferite al mantenimento della sua efficacia; inoltre, nel giudizio cautelare e nella sentenza breve era possibile fondarsi su valutazioni sommarie e sulle allegazioni processuali, dalle quali risultava ancora la presenza di bestiame nella Lessinia trentina, inclusa Malga Boldera. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 1 e l'art. 1-quater della legge provinciale n. 9/2018 disciplinano fattispecie diverse. Il primo attua il regime derogatorio eccezionale dell'art. 16 della direttiva Habitat, relativo alle specie sottoposte a protezione rigorosa, e conserva la competenza del Presidente per interventi individuali ed emergenziali in presenza di danni gravi, esigenze di sicurezza o altre condizioni tassative, oltre all'assenza di alternative e alla salvaguardia dello stato di conservazione. Il secondo attua il nuovo regime ordinario di gestione del lupo conseguente alla modifica dello status della specie e richiama l'art. 14 della direttiva Habitat, attribuendo alla Giunta la competenza nella gestione faunistico-venatoria ordinaria. Non vi è quindi abrogazione implicita né incompatibilità tra le due disposizioni; l'eventuale sovrapposizione deve essere risolta applicando il criterio di specialità. Il terzo motivo è stato respinto. Il giudice ha affermato che la deroga al regime di protezione è legittima solo in assenza di altra soluzione valida e che il principio di proporzionalità impone adeguatezza, necessità, scelta della misura meno restrittiva e proporzione tra sacrificio imposto e beneficio atteso. L'estensione della misura all'intera Lessinia trentina non è stata ritenuta sproporzionata perché il territorio era frequentato da un unico branco, ritenuto responsabile dei danni. Anche considerando le vittime di bracconaggio, il numero degli esemplari prelevabili restava entro la soglia indicativa ISPRA. L'obiettivo primario dell'abbattimento era contenere il ripetersi di danni gravi, non produrre un effetto dissuasivo sul comportamento del branco; pertanto l'incertezza su tale effetto non inficiava l'idoneità della misura. Poiché il comportamento dannoso era riferibile al branco nel suo complesso e non a singoli esemplari identificabili, il prelievo riferito al branco target è stato ritenuto la misura più mirata e meno estesa possibile. Non sono emersi palesi profili di illogicità o contraddittorietà. L'appello è stato definitivamente rigettato, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori

    Quando l'atto impugnato perde efficacia e viene meno l'interesse all'annullamento, la dichiarazione dell'interesse ai fini risarcitori è sufficiente a mantenere l'interesse all'accertamento della legittimità dell'atto; non è necessario avere già proposto la domanda risarcitoria né specificarne i presupposti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse non determina l'improcedibilità quando permane un'utilità concreta derivante dall'accertamento dell'illegittimità dell'atto in vista di una futura domanda risarcitoria.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza

    La possibilità di proporre la domanda risarcitoria anche successivamente giustifica l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto nel giudizio originariamente instaurato per il suo annullamento.

  • artt. 63 e 64 c.p.a.

    Le richieste istruttorie devono essere valutate in relazione alla loro effettiva rilevanza; una volta venuta meno l'efficacia dell'atto, non permane interesse a coltivare censure istruttorie rilevanti soltanto ai fini del mantenimento dell'efficacia del provvedimento.

  • art. 16 direttiva 92/43/CEE

    La deroga al divieto generale di prelievo o uccisione delle specie rigorosamente protette ha natura eccezionale e richiede finalità tassative, assenza di soluzioni alternative valide e non compromissione dello stato di conservazione della specie.

  • art. 14 direttiva 92/43/CEE

    Disciplina il regime ordinario di gestione delle specie il cui status di protezione è stato modificato, nel quadro della disciplina faunistico-venatoria generale.

  • art. 1 legge provinciale n. 9/2018

    Attua il regime derogatorio eccezionale dell'art. 16 della direttiva Habitat e conserva la competenza del Presidente della Provincia per interventi individuali ed emergenziali, inclusi quelli relativi a danni gravi.

  • art. 1-quater legge provinciale n. 9/2018

    Attua il nuovo regime ordinario relativo al lupo conseguente alla modifica dello status europeo della specie e attribuisce alla Giunta provinciale la funzione di gestione ordinaria faunistico-venatoria.

  • art. 191 TFUE

    Il principio di precauzione è stato esaminato nel bilanciamento relativo alla sostenibilità del prelievo; il Consiglio di Stato ha ritenuto non eccedente la misura, anche considerando ulteriori cause di mortalità, perché il numero degli esemplari prelevati restava entro la soglia indicativa ISPRA.

  • art. 5 TUE

    Il principio di proporzionalità richiede che la misura sia appropriata e necessaria, che tra più alternative sia scelta quella meno restrittiva e che il sacrificio imposto sia commisurato al beneficio perseguito.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato richiamato dalle appellanti in relazione alla dedotta carenza di potere, ma il Consiglio di Stato ha escluso l'incompatibilità tra le competenze previste dalla disciplina provinciale.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È stato richiamato dalle appellanti in relazione ai dedotti vizi di motivazione e di legittimità, non ritenuti sussistenti dal giudice.

Massime di principio

  • Quando l'atto impugnato perde efficacia durante il giudizio e il ricorrente dichiara di avere interesse ai fini risarcitori, permane l'interesse all'accertamento della sua illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; non è necessario che la domanda risarcitoria sia già stata proposta o che ne siano stati specificati i presupposti.
  • La disciplina provinciale che attribuisce a un organo il potere di adottare misure eccezionali in deroga al regime di protezione rigorosa di una specie non è incompatibile con una successiva disciplina che attribuisca a un altro organo la gestione ordinaria della medesima specie dopo la modifica del suo status europeo, quando le due norme riguardano presupposti, finalità e procedimenti diversi.
  • Nel regime derogatorio dell'art. 16 della direttiva Habitat, il principio di proporzionalità impone di verificare l'idoneità e la necessità della misura, l'assenza di alternative valide, la scelta dell'opzione meno restrittiva e la proporzione tra il sacrificio imposto alla specie protetta e il beneficio atteso.
  • L'estensione territoriale di un provvedimento di prelievo può essere ritenuta proporzionata quando corrisponde all'area effettivamente frequentata dall'unico branco responsabile dei danni, anche se eccede il singolo sito nel quale si sono verificati gli episodi di predazione.
  • Quando il comportamento dannoso è riferibile al branco nel suo complesso e non a singoli esemplari identificabili, una misura diretta al branco responsabile può costituire l'opzione più mirata e meno estesa possibile; l'incertezza su un eventuale effetto dissuasivo ulteriore non esclude l'idoneità della misura se la finalità primaria è contenere il ripetersi di danni già verificatisi.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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