Cassazione Civile, Ordinanza n. 11370/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare delegata a professionista, veniva emesso un provvedimento di aggiudicazione che i debitori esecutati contestavano per asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 571, 576 e 580 c.p.c., in relazione al dedotto vizio consistente nella mancanza della cauzione sul conto corrente della procedura, richiamando anche gli artt. 41 e 111 Cost. Il provvedimento era stato prima reclamato ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., poi confermato dal giudice dell’esecuzione e quindi dal collegio del Tribunale, contro la cui ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro gli atti del giudice dell’esecuzione nelle operazioni di vendita delegate ex art. 591-bis c.p.c. non abbia natura decisoria né definitiva e non sia quindi suscettibile di passare in giudicato; per tale ragione non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore delle controparti costituite, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 571 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel provvedimento di aggiudicazione
art. 576 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel provvedimento di aggiudicazione
art. 580 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel provvedimento di aggiudicazione
art. 591-ter c.p.c.
è il rimedio di reclamo contro gli atti del giudice dell’esecuzione nelle operazioni di vendita delegate; il provvedimento che lo definisce non è considerato decisorio né definitivo
art. 591-bis c.p.c.
richiamato quale base della delega delle operazioni di vendita al professionista
art. 111 Cost.
la Corte esclude che l’ordinanza impugnata sia ricorribile anche ai sensi del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.
art. 41 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso, ma non fonda la decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L’ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti del giudice dell’esecuzione nelle vendite delegate non ha natura decisoria né definitiva, sicché non è suscettibile di passare in giudicato e non è impugnabile con ricorso per cassazione.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, occorre che il provvedimento impugnato sia decisorio e definitivo; in difetto di tali requisiti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche quando siano dedotte violazioni di norme processuali relative alla vendita forzata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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