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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11370/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare delegata a professionista, veniva emesso un provvedimento di aggiudicazione che i debitori esecutati contestavano per asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 571, 576 e 580 c.p.c., in relazione al dedotto vizio consistente nella mancanza della cauzione sul conto corrente della procedura, richiamando anche gli artt. 41 e 111 Cost. Il provvedimento era stato prima reclamato ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., poi confermato dal giudice dell’esecuzione e quindi dal collegio del Tribunale, contro la cui ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro gli atti del giudice dell’esecuzione nelle operazioni di vendita delegate ex art. 591-bis c.p.c. non abbia natura decisoria né definitiva e non sia quindi suscettibile di passare in giudicato; per tale ragione non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore delle controparti costituite, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel provvedimento di aggiudicazione

  • art. 576 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel provvedimento di aggiudicazione

  • art. 580 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel provvedimento di aggiudicazione

  • art. 591-ter c.p.c.

    è il rimedio di reclamo contro gli atti del giudice dell’esecuzione nelle operazioni di vendita delegate; il provvedimento che lo definisce non è considerato decisorio né definitivo

  • art. 591-bis c.p.c.

    richiamato quale base della delega delle operazioni di vendita al professionista

  • art. 111 Cost.

    la Corte esclude che l’ordinanza impugnata sia ricorribile anche ai sensi del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.

  • art. 41 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso, ma non fonda la decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L’ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti del giudice dell’esecuzione nelle vendite delegate non ha natura decisoria né definitiva, sicché non è suscettibile di passare in giudicato e non è impugnabile con ricorso per cassazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, occorre che il provvedimento impugnato sia decisorio e definitivo; in difetto di tali requisiti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche quando siano dedotte violazioni di norme processuali relative alla vendita forzata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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