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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02565/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento in tronco intimato a un lavoratore dipendente, che il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo disponendo la reintegra, mentre la corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo provata una condotta fraudolenta consistente nell'allontanamento dal posto di lavoro durante l'orario di servizio con timbratura del cartellino, o comunque nella falsa attestazione della presenza in ufficio, in più giornate contestate. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi. Con il primo ha censurato la legittimità del ricorso a un'agenzia investigativa, sostenendo che i controlli difensivi sarebbero ammessi solo per accertare illeciti già sospettati e non per verificare il mero adempimento della prestazione. Con il secondo ha contestato l'utilizzo della relazione investigativa come prova della giusta causa e ha dedotto violazione delle regole sull'onere della prova e sul libero convincimento, lamentando anche una pretesa inversione dell'onere probatorio a suo carico. Con il terzo ha censurato la decisione d'appello per avere disposto d'ufficio l'audizione degli autori delle indagini investigative, sostenendo che ciò avrebbe supplito all'inerzia istruttoria del datore di lavoro. Con il quarto e il quinto ha contestato la valutazione della testimonianza dell'investigatore, la sua attendibilità e la mancata considerazione di documenti e circostanze che, a suo dire, dimostravano la presenza in servizio. Con il sesto e il settimo ha denunciato la violazione della disciplina speciale del settore autoferrotranviario, assumendo che il licenziamento avrebbe dovuto essere preceduto dall'intervento del Consiglio di disciplina e dalla relazione scritta prevista dagli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148/1931. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, inammissibili il quarto e il quinto perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito, e infondati il sesto e il settimo, rilevando che il procedimento disciplinare aveva rispettato il contraddittorio e che non risultava una tempestiva e specifica richiesta del lavoratore volta ad attivare il Consiglio di disciplina o a ottenere la relazione scritta.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la reintegra e ritenuto legittimo il licenziamento in tronco. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha disposto gli ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa sul contributo unificato. La decisione si fonda sulla ritenuta legittimità dei controlli investigativi finalizzati a reprimere condotte fraudolente, sulla sufficienza del complessivo quadro probatorio raccolto in appello, sull'ammissibilità dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro in presenza di semiplena probatio e, infine, sulla correttezza dell'iter disciplinare seguito dalla società, non essendo emersa una violazione decisiva della disciplina di settore.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le censure formalmente proposte come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.

  • artt. 2 e 3 L. 300/1970

    artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori

    I controlli investigativi del datore di lavoro non possono essere diretti al mero controllo dell'adempimento della prestazione, ma sono consentiti se finalizzati ad accertare condotte illecite o fraudolente, anche solo sospettate, potenzialmente dannose per il datore.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sui controlli investigativi, ma la Corte non vi fonda una diversa regola decisoria rispetto alla legittimità dei controlli difensivi.

  • art. 257-bis c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova investigativa; la Corte esclude che vi sia stata violazione processuale, valorizzando il complessivo quadro probatorio e non la sola relazione investigativa.

  • art. 5 L. 604/1966

    art. 5 della legge 604 del 1966

    L'onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento resta a carico del datore di lavoro; nel caso concreto la Corte ritiene tale onere assolto.

  • artt. 2697, 115 e 116 c.p.c.

    artt. 2697, 115 e 116 c.p.c.

    Non c'è inversione dell'onere della prova se il giudice valorizza elementi istruttori acquisiti e non è denunciabile ex art. 115 c.p.c. la mera critica alla valutazione comparativa delle prove; la valutazione dell'attendibilità e della forza persuasiva delle prove è riservata al merito.

  • art. 432 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sui poteri istruttori officiosi; la Corte ritiene legittimo l'intervento del giudice d'appello nel rito del lavoro quando necessario a completare il quadro probatorio.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 437 c.p.c.; la Corte non ravvisa violazioni nel contraddittorio processuale appello-lavoro.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    art. 437, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi anche in appello, se vi è una pista probatoria o semiplena probatio e la prova è indispensabile per la decisione.

  • art. 53 R.D. n. 148/1931

    artt. 53 e 54 del Regio Decreto n. 148/1931

    Richiamato per la disciplina speciale degli autoferrotranvieri; nel caso concreto la Corte ritiene non decisiva la mancata attivazione del Consiglio di disciplina, poiché il procedimento ha comunque garantito il diritto di difesa e non risultano specifiche richieste tempestive del lavoratore.

  • art. 54 R.D. n. 148/1931

    artt. 53 e 54 del Regio Decreto n. 148/1931

    La Corte reputa che la censura sulla relazione scritta e sull'iter disciplinare sia infondata o comunque tardiva, in mancanza di una tempestiva contestazione del lavoratore.

  • art. 18 L. 300/1970

    art. 18, commi 1, 2 e 6, della legge n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente quale base della tutela reintegratoria; la Corte, confermando la legittimità del licenziamento, ne esclude l'applicazione in favore della reintegra.

  • art. 7 L. 300/1970

    art. 7 dello Statuto dei Lavoratori

    È sufficiente che il procedimento disciplinare rispetti il diritto al contraddittorio e alla difesa, anche senza attivazione del Consiglio di disciplina ove non richiesta tempestivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • I controlli investigativi del datore di lavoro sono legittimi quando siano finalizzati ad accertare condotte fraudolente o penalmente rilevanti del dipendente e non il mero adempimento della prestazione lavorativa; è sufficiente anche un fondato sospetto dell'illecito.
  • La relazione investigativa non deve essere valutata isolatamente, ma può concorrere con testimonianze e altri elementi a fondare la prova della giusta causa di licenziamento; la critica alla valutazione complessiva del materiale probatorio non integra di per sé un vizio di violazione di legge.
  • Nel rito del lavoro il giudice d'appello può esercitare poteri istruttori officiosi anche oltre le preclusioni delle parti quando sussista una semiplena probatio e la prova sia indispensabile per decidere.
  • Le censure che contestano l'attendibilità dei testi, il peso da attribuire ai documenti o la ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione se mirano solo a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • In tema di licenziamento disciplinare del personale soggetto a disciplina speciale, la mancata attivazione del Consiglio di disciplina non determina automaticamente l'illegittimità del recesso se il lavoratore non abbia tempestivamente richiesto il relativo procedimento e se sia comunque garantito il diritto al contraddittorio e alla difesa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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