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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14476/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un detenuto aveva proposto davanti al Tribunale di Napoli ricorso ex art. 35-ter ord. penit. chiedendo la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di una somma per il pregiudizio derivante da condizioni di detenzione asseritamente inumane e degradanti, riferite a più periodi di permanenza in istituti penitenziari, con sovraffollamento, carenze igienico-strutturali e permanenza in cella per gran parte della giornata. Il Ministero si era opposto alla domanda e, in via subordinata, aveva eccepito la compensazione tra il debito da ristoro per inumana detenzione e un proprio controcredito per sanzioni penali pecuniarie, deducendo che il credito erariale fosse certo, esigibile e compensabile. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda del detenuto e, pur avendo riconosciuto un importo a suo favore, aveva respinto la compensazione ritenendo che il ristoro per inumana detenzione avesse natura non compensabile, perché riferito a posizioni costituzionali fondamentali e da reintegrare per equivalente senza possibilità di logica compensativa. Il Ministero ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c., dell'art. 35-ter ord. penit. e degli artt. 13-17 Cost., sostenendo che la natura del proprio credito per pena pecuniaria non ostasse alla compensazione e che il giudice di merito avesse errato nel negarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ribadito l'orientamento già affermato secondo cui il credito dello Stato per una pena pecuniaria costituisce una mera entrata patrimoniale suscettibile di riscossione mediante ruolo e non rientra tra le ipotesi di non compensabilità previste dall'ordinamento. Ha inoltre chiarito che il rimedio ex art. 35-ter ord. penit. non è un risarcimento del danno in senso stretto, ma un ristoro tipizzato e forfetizzato, predeterminato in base al solo dato temporale del pregiudizio, circostanza che non impedisce di discutere della compensazione con un controcredito dello Stato. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    "risarcimento del danno da inumana detenzione"; somma di euro 8,00 per ciascuna giornata di pregiudizio

    La disposizione introduce un rimedio tipizzato e forfetario di ristoro per la detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU; la somma è predeterminata in base alla durata del pregiudizio e non richiede la prova di un danno soggettivamente personalizzato come nel risarcimento ordinario.

  • artt. 1241 e 1243 c.c.

    La compensazione tra crediti di denaro è ammissibile quando i presupposti di legge ricorrono; il credito dello Stato per pena pecuniaria non è di per sé sottratto alla compensazione.

  • art. 1246 c.c.

    Le ipotesi di non compensabilità sono tassative; il credito erariale in questione non vi rientra.

  • art. 545 c.p.c.

    L'impignorabilità di taluni crediti, richiamata dal Tribunale, non esclude automaticamente la compensazione di debiti pecuniari non assimilabili alle specifiche categorie non compensabili.

  • art. 1173 c.c.

    La sentenza penale di condanna alla pena pecuniaria è indicata come fonte dell'obbligazione pecuniaria verso l'erario.

  • art. 3 CEDU

    La tutela ex art. 35-ter è collegata alla violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti.

  • artt. 13-17 Cost.

    Sono evocati dal ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte decide principalmente sul regime della compensazione e sulla natura del credito ex art. 35-ter.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Richiamato dal giudice di merito per fondare la natura fondamentale del diritto alla dignità del detenuto, argomento non condiviso dalla Cassazione quale ostacolo alla compensazione.

  • d.lgs. n. 46 del 1999

    È richiamato per affermare che il credito erariale può essere riscosso mediante ruolo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6

    È richiamato in comparazione con un diverso credito della P.A. per spese di mantenimento, rispetto al quale la compensazione è esclusa finché non sia definito il procedimento di remissione del debito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Il credito dello Stato per sanzioni pecuniarie derivanti da sentenza penale, essendo una mera entrata patrimoniale suscettibile di riscossione mediante ruolo, può essere opposto in compensazione al credito del detenuto ex art. 35-ter ord. penit., salvo che ricorra una specifica previsione di legge di non compensabilità.
  • Le ipotesi di esclusione della compensazione sono di stretta interpretazione: non può desumersi un divieto generale dalla sola natura pubblicistica del credito o dal fatto che esso sia collegato a un rapporto con la pubblica amministrazione.
  • Il rimedio previsto dall'art. 35-ter ord. penit. ha natura tipizzata e forfetaria: l'importo è determinato in misura fissa per giorno di pregiudizio e prescinde dalla prova di un danno individualmente personalizzato; per tale ragione non va automaticamente trattato come risarcimento del danno ordinario.
  • Nella controversia sul ristoro per detenzione inumana, il giudice di merito non può negare la compensazione facendo leva soltanto sulla natura fondamentale del diritto leso, se il controcredito dello Stato ha natura di credito pecuniario compensabile e non ricade nelle eccezioni legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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