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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09582/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta di importazione definitiva del 2006, con il quale l'amministrazione doganale, dopo aver contestato certificati di origine preferenziale Form A riferiti a una partita di maglieria di cotone dichiarata proveniente dal Bangladesh e dopo aver attivato la cooperazione amministrativa, ha accertato la falsità dei certificati e recuperato i maggiori diritti di confine. La società contribuente ha impugnato l'atto deducendo, con quattro motivi, che: 1) l'avviso era nullo perché le risultanze acquisite in sede di verifica sarebbero inutilizzabili in quanto emerse in un contesto in cui non sarebbero state rispettate le garanzie del procedimento penale, essendo emersi indizi di reato a carico del legale rappresentante; 2) la CTR avrebbe violato l'art. 115 c.p.c. fondando la decisione su prove erroneamente ritenute assenti, senza considerare la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, dalla quale la società traeva l'argomento della propria estraneità al falso e dell'errore attivo dell'ufficio doganale; 3) la CTR avrebbe omesso di valutare la sentenza penale, con violazione dell'art. 116 c.p.c.; 4) la CTR avrebbe errato nel negare la buona fede e il legittimo affidamento dell'importatore, non considerando che la falsità dei certificati non sarebbe stata percepibile con la diligenza dell'operatore e sarebbe dipesa da un errore attivo dell'autorità doganale. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di riunione ad altri procedimenti e, nel merito, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel procedimento tributario sono utilizzabili anche gli elementi acquisiti in modo irrituale in sede penale, salvo specifiche ipotesi di inutilizzabilità previste dalla legge o lesione di diritti fondamentali. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto la veste di errori di percezione o violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di merito, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione delle prove e, per la restante parte, l'ha ritenuto infondato: il legittimo affidamento in materia doganale tutela l'importatore solo se vi è un errore attivo dell'autorità competente, non un comportamento meramente passivo, e solo se il contribuente ha osservato la normativa e l'errore non era ragionevolmente riconoscibile; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tali principi da parte della CTR. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per violazione delle regole processuali sulla prova.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    La ricorrente lo invoca per sostenere l'inutilizzabilità di elementi acquisiti senza garanzie penali; la Corte afferma che tale disciplina non impedisce l'utilizzo nel processo tributario delle prove irritualmente acquisite in sede penale.

  • art. 191 c.p.p.

    È richiamato per evidenziare che l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti riguarda il processo penale e non si estende automaticamente al processo tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte osserva che la censura era in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove e non un vero errore percettivo.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato a sostegno della doglianza sull'omessa valutazione della sentenza penale, ma la Corte ritiene che il ricorso miri a una rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    È invocato in relazione al giudizio sulla buona fede e sull'affidamento, ma la Corte conferma la corretta applicazione delle regole presuntive e probatorie da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell'onere della prova: una volta accertata la falsità del certificato di origine, spetta all'importatore provare i presupposti del legittimo affidamento o l'errore delle autorità.

  • art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/92

    Il principio del legittimo affidamento impedisce il recupero a posteriori dei dazi solo se ricorrono condizioni cumulative: errore dell'autorità, non riconoscibilità dell'errore da parte dell'operatore diligente e osservanza della normativa doganale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario possono essere utilizzati anche elementi acquisiti in modo irrituale in sede penale, poiché l'inutilizzabilità prevista per il processo penale non si estende automaticamente al contenzioso fiscale, salvo specifiche previsioni di legge o lesione di diritti fondamentali.
  • Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione, perché trasformano impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • In materia doganale, la sentenza penale di assoluzione di un soggetto collegato all'importazione non è di per sé decisiva nel giudizio tributario, se il thema decidendum riguarda la buona fede dell'importatore e l'affidamento nei certificati di origine.
  • Il legittimo affidamento dell'importatore nel regime doganale deroga al recupero a posteriori dei dazi solo quando vi sia un errore attivo dell'autorità competente, l'errore non sia ragionevolmente riconoscibile da un operatore diligente e siano state osservate tutte le prescrizioni normative della dichiarazione doganale.
  • Una volta accertata la falsità del certificato di origine, l'onere di dimostrare la correttezza dei dati forniti o l'errore delle autorità emittenti ricade sull'importatore che invochi il beneficio dell'esenzione o della riduzione daziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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