Sentenza n. 2313/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1730/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 9 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1730/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a loro disposizione la Carta docente, del valore nominale di € 500,00 ciascuna, per l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’11 aprile 2025 e, alla data del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Le ricorrenti hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e che, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. In assenza della prova dell’avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare a ciascuna ricorrente la Carta docente relativa all’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di € 500,00, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo perché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, quantificate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario costituisce titolo passato in giudicato quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione; nel caso esaminato il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria del Tribunale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, è titolo esecutivo la sentenza munita dell’attestazione di conformità; la notificazione di una copia conforme consente il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione giudiziale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente, nella misura riconosciuta dal giudicato del Tribunale di Milano.
Massime di principio
- L’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato può essere richiesta quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato che impone all’amministrazione l’erogazione di una prestazione determinata e in mancanza della prova dell’integrale adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Quando l’incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, in quanto connesso alle funzioni già esercitate nella gestione della spesa pubblica, non è dovuto un compenso ulteriore.
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